Assegno unico nei procedimenti di divorzio

Ll’assegno unico è disciplinato dall’art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che stabilisce che “L’ assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell’art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi” La Circolare dell’Inps, n. 23/22, specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento” La Corte di Cassazione con l’ordinanza 4672 del 2025, ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps”. Dall’altro, tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il giudice attribuire integralmente l’assegno unico al genitore collocatario del minore nell’ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo”.

Referendum

è stato Pannella a sputtanare il referendum, proponendone in serie e su argomenti di scarso interesse generale (tipo abolizione del PRA); a quel punto ci si rese conto che invece di votare no si poteva sommare l’astensione fisiologica all’astensione deliberata. Oggi che l’astensione fisiologica è superiore e sfiora il 50%, è evidente che basta poco per far fallire il referendum stravolgendo la volontà popolare. Ed è un vero peccato, perché rappresenta uno strumento di democrazia diretta, contrappeso a quella parlamentare che contribuisce all’equilibrio costituzionale. Considerato che con SPID e firma elettronica è più facile raccogliere le firme per la proposizione dei referendum, io triplicherei il numero di firme necessario per proporre referendum ed abolirei il quorum; lo dico oggi a bocce ferme ed in maniera asettica!

UN PO’ DI SNOBBISMO NON GUASTA COMMENTO ALL’ORDINANZA 2653 DEL 2021

Commento all’Ordinanza, 4 febbraio 2021 n° 2653.

Vasta ed immeritata eco ha avuto l’ordinanza n. 2653/2021 della Corte di cassazione che, tornando ad interessarsi dell’assegno di divorzio, ha confermato la revoca già decisa in sede d’Appello, dove il giudice del gravame, sia in ragione del rapporto di convivenza avviato dalla ex moglie, sia dell’atteggiamento rinunciatario della ex moglie nella ricerca di un’occupazione, aveva ritenuto non più giustificato il mantenimento della misura in suo favore stabilita dal giudice di primo grado. L’ordinanza colpisce per la sua laconicità, per la mancanza di rimandi a precedenti giurisprudenziali ed in genere per lo stile quasi didascalico. D’altra parte da tempo i giudici in materia di assegno divorzile avvertono l’esigenza di evitare il rischio di crearerendite di posizione ed invocando il principio di autoresponsabilità affermano che, il coniuge, a meno che non sia assolutamente incapace a procurarsi mezzi economici, debba attivarsi nella ricerca di un lavoro. Già con la sentenza 21670/2015, la Corte di cassazione aveva escluso il diritto al mantenimento della ex moglie ove il marito avesse dimostrato la possibilità “concreta di esercitare un’attività lavorativa a lei confacente“. Nella sentenza in commento, la Corte ha ritenuto assodata questa possibilità in ragione del tipo di lavoro svolto in precedenza – addetta ai servizi di pulizia – dell’età della ricorrente (46 anni) e dell’assenza di patologie.  D’altra parte, la Cassazione con SENTENZA n. 15481 del 22-06-2017, quando ancora il giudizio sull’assegno divorzile si riteneva fosse bifasico, con riferimento alla prima parte del giudizio, quella volta alla ricerca del se il richiedente l’assegno divorzile fosse privo di “mezzi adeguati” o, comunque, nell’ impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”, sanciva che si dovessero valutare la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo). I riferimenti al mercato ed alle possibilità concreta di trovare un’occupazione mancano nella sentenza in commento ed errata sembra l’equazione per la quale il lavoro umile in quanto tale ha mercato, che non pare considerare gli stravolgimenti che nel mercato del lavoro ha comportato la possibilità di rivolgersi a manodopera extra comunitaria, spesso disposta a lavorare a compensi bassissimi ed il fenomeno delle cooperative spesso fittizie che domina proprio nel settore delle pulizie. 

Testamenti simultanei – quando possono essere dichiarati nulli

Cassazione, sent. n° 18197 del 02.09.2020

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.

La sentenza rappresenta l’occasione per una riflessione sulle figure dei testamenti congiuntivi o reciproci e sulla loro differenza rispetto ai testamenti simultanei redatti sullo stesso foglio o su fogli distinti. I testamenti congiuntivi o reciproci, sanzionati dall’art 589 CC, ricorrono quando in un unico atto due o più persone dispongono a vantaggio di terzi o facciano disposizioni reciproche. Si parla, invece, di testamento simultaneo quando i testatori con atti distinti, in un medesimo foglio o in fogli diversi manifestino la loro volontà testamentaria. In questo caso non è esclusa l’autonomia delle singole dichiarazioni, neanche nel caso della reciprocità delle disposizioni. Affinché sui testamenti simultanei ricada la scure della invalidità, sub specie di nullità, è necessario che i medesimi testamenti siano l’esecuzione di un patto successorio istitutivo, vietato ex art 458 CC, di un accordo, cioè, con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. La Corte, poi, ricorda che non è necessario che il patto istitutivo risulti da atto scritto o emerga dal testamento come motivo determinante della disposizione, ex art 626 CC, ma è ammissibile la prova con qualsiasi mezzo , trattandosi di prova di un accordo che la legge considera come illecito, ed a tal fine propone un parallelo con l’art. 1417 CC che, in materia di prova della simulazione, dispone che può essere liberamente provata dalle parti quando l’azione è diretta ad accertare l’illiceità del contratto dissimulato.

Cassazione, 22 settembre 2020 n° 19824. Il parto anonimo

Con la sentenza in commento la Cassazione si è trovata a ragionare del complicato equilibrio tra diritto della madre all’anonimato e diritto del figlio a conoscere delle proprie origini. I discendenti di una donna riconosciuta come madre impugnavano la sentenza di appello sostenendo che, in difetto di revoca dell’iniziale scelta della madre all’anonimato, è impossibile per il figlio  esercitare il diritto a conoscere  le generalità della medesima perché il legislatore ha fissato in 100 anni il termine per l’accesso ai dati . Ne conseguirebbe l’inammissibilità della domanda di accertamento della dichiarazione giudiziale di maternità, ove esercitata. La Corte ha ricordato le varie norme  che riconoscono il diritto della madre a restare anonima: a) l’art. 30, comma 1, DPR 3.11.2000, che con riferimento alla dichiarazione di nascita impone il rispetto dell’eventuale volontà della madre di non essere nominata; b) l’art 93, comma 1, d.lgs 196/2003, che subordina al decorso di 100 anni il rilascio integrale del certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, quando la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata; c) l’art 28, comma 7, Legge 184 del 1983 in materia di anonimato dei genitori naturali del figlio adottivo; d) il DM 16.7.2001 n. 349, in materia di certificato di assistenza al parto. I Supremi Giudici hanno poi ricordato la pronuncia della Consulta, 278/2013, che ha riconosciuto il crisma della natura costituzionale al diritto all’anonimato, strettamente connesso al diritto alla salute ed alla vita della madre e del nascituro, che, considerate le particolari condizioni psicologiche, personali, ambientali, economiche e culturali nelle quali talvolta avviene il parto, potrebbero risultare in pericolo ove la donna avesse solo il dubbio di poter essere esposta ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità, Va rammentato che tale pronuncia ha riconosciuto la possibilità per la madre di revocare la scelta dell’anonimato, in un procedimento riservato che prevede il ricorso del figlio e l’interpello della madre da parte del Giudice. La Corte ha poi ricordato come per l’individuo la conoscenza delle proprie origini rappresenti un aspetto fondante dell’identità personale e come l’incertezza possa determinare crepe nei processi di formazione della personalità. Secondo i Giudici di Piazza Cavour il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità appartiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona e ciò giustifica l’imprescrittibilità dell’azione e l’interesse alla conoscenza, anche in età adulta. Nel Giudizio di bilanciamento tra i due diritti di rango costituzionale, la Corte ritiene preminente quello all’anonimato della madre, perché finalizzato alla tutela dei beni supremi della vita e della salute della madre e del nascituro. Tale diritto deve essere tutelato in maniera massima durante la vita della madre, mentre può essere compresso dopo la morte della madre in considerazione della necessità di fornire tutela al diritto all’accertamento dello status di figlio naturale. E’vero aggiungono i Giudici della Corte che anche dopo la morte, l’anonimato può servire alla tutela dell’identità sociale che la donna si era costruita in vita, ma, venendo meno la tutela della vita e dell’identità personale, il diritto all’anonimato diviene recessivo e l’azione, ex art 269 CC, deve essere considerata sicuramente ammissibile. Ciò è imposto da una lettura costituzionalmente orientata di tale ultima norma, alla luce degli artt. 2, 24 e 30 Cost. ma anche da una lettura internazionalmente orientata che rispetti l’art. 8 CEDU, il quale salvaguarda l’individuo dalle interferenze dei Pubblici poteri nella vita privata e tale deve considerarsi un divieto di proporre azioni in materia di accertamento dello status di filiazione.

DIRITTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI ADULTI – ORDINANZA n. 17183 del 14.08.2020

Il Tanguy italiano è un supplente di 33 anni, per il quale la madre chiedeva al padre divorziato il contributo al mantenimento. La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, aveva disposto la revoca dell’assegno di mantenimento, affermando che il diritto al mantenimento cessa con il raggiungimento della capacità di mantenersi che, con il superamento dei 30 anni, si deve presumere e che, nel caso di specie, il figlio aveva raggiunto questa capacità sia pure attraverso il lavoro precario nella scuola. Il ricorso della madre del (non più) giovane figlio si fondava sull’assunto per il quale sussiste un dovere dei genitori di mantenere i figli sino a quando non abbiano raggiunto un lavoro adeguato alle loro aspirazioni ed idoneo ad inserire loro nel contesto economico sociale. La Corte contesta tale assunto in primo luogo sul piano positivo. La Cassazione pone l’attenzione su quella parte dell’art 337 septies il quale prevede, con riferimento al figlio maggiorenne, che il Giudice “può disporre un assegno periodico” dove la mera possibilità e “la valutazione di tutte le circostanze” escludono ogni automatismo nell’assegno di mantenimento. La Corte, poi, passa ad esaminare i parametri che devono governare la discrezionalità del giudice nella scelta di disporre l’assegno periodico. L’estensore appare preoccupato ed ansioso di evidenziare che tutte le sue affermazioni trovino sostegno in precedenti pronunce, tutte richiamate nel testo, dimenticando che la raccolta dei precedenti, la loro collocazione e la preferenza attribuita all’uno piuttosto che all’altro rappresentano un elemento di novità e di originalità della pronuncia. La Corte ricorda che la scelta andrà fatta caso per caso riguardo al percorso scolastico, universitario, post universitario ed al mercato del lavoro. Aggiunge, poi, che la valutazione debba essere proporzionalmente più rigorosa in rapporto alla età dei beneficiari, al fine di escludere rendite parassitarie. Ma soprattutto, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, va considerata la funzione educativa dell’obbligo di mantenimento, non a caso inscindibilmente collegato a quelle di istruzione ed educazione Tale funzione, considerata unitamente al principio di auto responsabilità ed al mercato del lavoro è in grado di determinare il contenuto dell’obbligo di mantenimento e la sua durata. Più nello specifico, in ragione del principio di auto responsabilità, il figlio che in un congruo lasso di tempo non sia riuscito a trovare un occupazione consona alla sua formazione, dovrà trovare un lavoro che gli consenta di auto sostenersi, in attesa di reperire un lavoro più consono alle sue aspirazioni. Dopo un’ampia, dotta ed esagerata digressione sul principio di auto responsabilità, la Corte torna sulla durata del mantenimento. Qui la sentenza presenta caratteri del tutto peculiari e non a caso i riferimenti ai precedenti si diradano. La Corte, infatti, afferma che l’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età ed il conseguimento della capacità di agire e della libertà di autodeterminarsi. L’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età, della capacità lavorativa, intesa come capacità di stipulare un contratto di lavoro; permane dopo tale data nel caso di prova di un percorso di studi o formativo in fieri ed in costanza della ricerca di un lavoro che garantisca l’indipendenza economica. Una volta concluso il percorso formativo, concesso un congruo lasso di tempo per la ricerca del lavoro, l’obbligo di mantenimento cessa, a meno che non venga dimostrata l’impossibilità per causa non imputabile al figlio di procurarsi un’occupazione, anche diversa da quella ambita, che gli consenta l’auto mantenimento. Tale ricostruzione  ha profonde ricadute sull’onere della prova. Sarà infatti, il richiedente l’assegno che dovrà dimostrare l’esistenza di un percorso formativo e ove terminato la vana ricerca di un’occupazione anche diversa da quella ambita in grado di garantire l’auto mantenimento. L’onere diventerà sempre più gravoso con l’aumentare dell’età, allorquando il figlio “adulto” dovrà dimostrare l’impegno profuso nella qualificazione professionale prima e nella ricerca dell’occupazione, poi. Mentre per il figlio “giovane”, sarà sufficiente dimostrare di aver intrapreso un percorso universitario non pretestuoso, per mantenere il diritto al mantenimento. E’ questo l’aspetto maggiormente innovativo della pronuncia, sicuramente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, per il quale spettava al genitore convenuto dimostrare la inerzia colpevole del figlio nella ricerca del lavoro e nella acquisizione di ulteriori crediti formativi (ORDINANZA n. 11705 del 26-05-2014). La novità rispetto all’estate di 10 anni orsono quando la Corte,  SENTENZA n. 16612 del 15-07-2010, affermava che “L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c. c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di mantenimento effettuata dal figlio maggiorenne, la stessa è ammissibile se è allegata ad una condizione legittimante cui riferire l’onere del genitore di provarne l’inesistenza” è di tutta evidenza, non è il genitore a dover dimostrare l’indipendenza economica del figlio o l’atteggiamento inerziale nella ricerca dell’autonomia economica, ma chi richiede l’assegno (il figlio o l’altro genitore) a dover provare di essere ancora impegnato in un percorso formativo oppure di aver concluso tale percorso e di non esser riuscito nonostante un congruo lasso di tempo a rendersi autonomo anche con un lavoro diverso dall’oggetto delle sue aspirazioni.

Il mondo all’incontrario

L'immagine può contenere: una o più persone, occhiali e primo piano

Pensavamo riguardasse solo i cinesi e guardavamo come qualcosa di distante e di “altro” le immagini che provenivano da Huwan. Riguardava ancora solo i cinesi quando due anziani turisti furono ricoverati allo Spallanzani. Tutto è cambiato nella nebbia padana, quando quel tipo socievole è stato ricoverato a Codogno. Da quel giorno il mondo, la nostra vita si sono rovesciate. E’ diventato educato non salutare e non stringere la mano; i genitori, soprattutto se anziani, non vanno incontrati e mi raccomando si entra nei negozi, da soli e travisati. Per i bambini niente sport ed aria aperta, ma comnputer e tablet tutto il giorno. Meglio la macchina dei mezzi pubblici e meglio da soli, uno per automobile. In Tv collegamenti, via Skype con immagini spesso rallentate ed audio fuori sincrono; è il trionfo dei misantropi e dei misogini. L’Agenzia delle Entrate effettua, o almeno dovrebbe effettuare pagamenti e se stai male e meglio non andare in Ospedale, dove potresti peggiorare. Lavarsi le mano spesso non è più nevrosi ma cosa giusta. Ne usciremo migliori, dicono, a me non sembra perché i coglioni in questi due mesi mi sono sembrati gli unici a non cambiare.

CITTADINI!!!!

Negli ultimi tempi si torna a parlare di ius soli con la variante dello ius culturae. Movimenti politici come la Lega ed i Fratelli della Meloni considerano ogni proposta di ampliamento delle possibilità di acquisizione della cittadinanza come un insulto, un attentato all’italica identità, paventando concepimenti e parti sulla linea di confine. Spogliandomi dei panni del tifoso politico e rivestendo quelli del giurista mi accingo ad esaminare i vari progetti depositati in Parlamento. Partendo dal n° 105 della Camera dei Deputati, che ha come prima firmataria Laura Boldrini, esso  prevede all’articolo 1 una modifica della Legge n° 91 del 1992 mediante l’aggiunta di due lettere (b bis e b ter) che sanciscono un grosso temperamento allo ius sanguinis sancendo, che può diventare cittadino italiano il figlio di stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio e chi è nato in Italia da stranieri di cui almeno uno è nato in Italia. L’articolo 2 riguarda la posizione dei minori e prevede la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale. L’articolo 3 concerne la particolare situazione del matrimonio e dell’adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. Viene altresì soppressa la disposizione, introdotta nel 2009, che ha previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di cittadinanza. Come si vede, a parte la previsione di cui alla lettera b ter, che è stata pensata per regolarizzare i soggetti di etnia rom, non si tratta di norme particolarmente sconvolgenti e di sicuro senza alcuna ricaduta sui fenomeni di immigrazione, considerato che la legalità del soggiorno rappresenta un presupposto per l’operatività dello ius soli. Si può, quindi, passare all’esame della proposta n° 920, con primo firmatario Orfini. All’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri, di cui almeno uno vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. All’articolo 1, comma 1, lettera d), il testo proposto prevede, per il minore straniero che sia nato in Italia o vi sia arrivato prima del compimento del dodicesimo annodi età, l’introduzione della possibilità di acquisire la cittadinanza a seguito di un regolare percorso formativo di almeno cinque anni svolto, ai sensi della normativa vigente, nel territorio nazionale, consistente in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, oppure, nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione pri-maria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (ius culturae). All’articolo 1, comma 1, lettera e), la proposta di legge configura un’ulteriore fat-tispecie di concessione della cittadinanza(naturalizzazione), per lo straniero che ab-bia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risieda legalmente da almeno sei anni e abbia frequentato nel medesimo territorio regolarmente un ciclo scolastico, ai sensi della normativa vigente, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica. Quello che appare evidente è che la tematica non c’entra nulla con quella dell’immigrazione e riguarda gli stranieri che hanno un rapporto col territorio ben radicato e ben consolidato. Nulla ha, quindi a che vedere con clandestini, barconi, terroristi. Destinatari della riforma appaiono soprattutto quei bambini che sono compagni di gioco o scuola dei nostri figli, che spesso non sono mai stati nel Paese di origine dei loro genitori, che conoscono poche parole della lingua dei loro parenti ai quali fanno sovente da interpreti. Bambini, ragazzi che spesso per integrarsi maggiormente italianizzano il loro nome, se i genitori, in via preventiva non hanno pensato di fornirli di un nome italiano. Non si tratta di una riforma sconvolgente, se ne può parlare anche se a Venezia c’è l’acqua alta e se l’Alitalia è colta dall’ennesima crisi.

Il nostro pane quotidiano

Devo notificare un’ordinanza di rilascio in un procedimeno di  sfratto per morosità. Trattandosi di una società, mi vado a cercare l’indirizzo pec sul registro della Camera di Commercio, faccio la mia scansione, la mia relata, metto le mie firme digitali, faccio le mie attestazioni ed attendo con ansia le due comunicazioni, quella di accettazione della pec e quella di consegna. Ma l’indirizzo pec risulta non più attivo: mi sa che la Società non paga nessuno neanche i gestori della posta certificata. Vabbè mi spoglio dei panni digitali e torno analogico; riprendo la mia visura, recupero la penna  e notifico alla sede legale risultante alla Camera di Commercio; ma il commercialista ove la società era domiciliata la società, rifiuta l’atto dichiarando che la sede legale si è trasferita (non pagano neanche lui, mi sa). Il certificato della Camera di Commercio è oramai consunto, ma lo recupero mi copio nome ed indirizzo del legale rappresentante, notifico l’atto, ma risulta trasferito; a questo punto, leggermente innervosito, chiedo certificato storico anagrafico e scopro che la legale rappresentante si è traferita a Torre del Greco; provo a chiedere certificato via pec al Comune, ma lo ricevo dopo una ventina di giorni e solo dopo aver inviato raccomandata a.r. un euro e busta pre affrancata per la risposta; notifico a mezzo posta, ma la Signora risulta sconosciuta all’indirizzo; la tentazione e chiamare un fabbro aprire il negozio e stigrancazzi della procedura, ma non farei l’interesse del cliente ed allora spedisco tutto a Pompei ad un collega che, prova la notifica via ufficiale giudiziario e dopo l’ennesimo due di picche, previo rilascio di nuovo certificato di residenza, notifica ai sensi dell’art 143 CPC, spese e manifattura complessiva attorno ai 200 Euro. Direte un caso eccezionale, no, il nostro pane quotidiano. Amen