Costituisce oramai un dato pacifico nella giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico che ha commesso l’errore si inquadrano nell’ambito della responsabilità contrattuale (si veda Cass. sezz. Unite n° 577 del 2008). Con riferimento alla struttura sanitaria è irrilevante che si tratti di un ospedale pubblico o di una casa di cura privata, atteso che gli obblighi che gravano su essi sono sostanzialmente equivalenti (sulla responsabilità dell’ente che gestisce la clinica privata si veda Cass. 24791 del 2008). Il carattere contrattuale della responsabilità è direttamente derivato dalla natura del rapporto che si instaura con il paziente, il quale, nel momento in cui viene accettato nella struttura sanitaria, conclude con la medesima struttura sanitaria un contratto autonomo e atipico, caratterizzato da una serie di prestazioni ed obblighi specifici , talora anche distinti da quelli del medico. La natura contrattuale della responsabilità del medico rappresenta un approdo recente della giurisprudenza. I giudici di legittimità, che per lungo tempo avevano definito la responsabilità del medico come extracontrattuale e fondata sulla violazione del principio del neminem laedere, hanno affermato che, anche a prescindere dalla formale stipulazione di un contratto tra medico e paziente, a seguito del contatto sociale, nasce un vero e proprio rapporto giuridico di cura cui ineriscono diritti ed obblighi di ciascuna parte nei confronti dell’altra e la cui violazione dà luogo ed è fonte di responsabilità contrattuale. (Cass. Sezz. Unn. 577 del 2008). Le conclusioni alle quali è giunta la giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità del medico hanno importanti conseguenze sul piano dell’onere probatorio che incombe sulle parti nei giudizi di responsabilità medica. In ragione delle regole sancite dagli artt. 1218 e ss CC, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del medico e della struttura sanitaria dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che pur esistendo, esso non è eziologicamente rilevante. Come è noto di recente si è discusso se abbia comportato innovazioni sul piano della responsabilità medica la c.d. Legge Balduzzila quale all’art 3 testualmente dice che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Il riferirsi da parte del legislatore alla responsabilità aquiliana (extra contrattuale) nel momento in cui si occupa delle conseguenza sul piano civilistico dell’operato dei sanitari, ha indotto alcuni a dubitare della attuale legittimità dell’inquadramento della responsabilità medica come responsabilità contrattuale. La dottrina maggioritaria ha ritenuto che l’espressione in esame non è sufficiente a escludere l’applicazione della più onerosa responsabilità contrattuale ex articolo 1176 cod. civ., nell’ipotesi di colpa lieve del sanitario; e che, anche se potrebbe trovare applicazione la disciplina dell’articolo 2043 cod. civ., i giudici non sono vincolati ad applicarla nei casi in cui la prestazione professionale derivi da contratto, o anche da semplice “contatto”. La Suprema Corte ha avuto modo di esprimere in modo assai chiaro la sua posizione, precisando che con l’art. 3, comma 1, l. 189/2012, il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass. civ., sezione VI, ordinanza n. 8940/2014).
Categoria: Riflessioni Giuridiche
I ritardi nei soccorsi a Rigopiano, a parte le responsabilità disciplinari dei dipendenti pubblici, potranno determinare condanne sotto il profilo penale? Il Pm lo ha lasciato intuire ed anche io penso che non si andrà al di là dell’indignazione e della rabbia dei parenti e dello sconforto di chi ascolta gli operatori scherzare ed ironizzare su chi lanciava l’SOS. Pare infatti da escludere che, ove i soccorsi fossero partiti immediatamente, si sarebbero potute salvare più persone. A tal fine, può essere richiamato il procedimento di eliminazione mentale che rappresenta una sorta di test di riscontro della causalità omissiva ed in ragione del quale, l’omissione può considerarsi causa dell’evento se sostituendola mentalmente con l’azione doverosa viene meno l’evento. Purtroppo a Rigopiano se pure ipotizziamo l’immediato avvio dei soccorsi non scompare nessuno dei 24 decessi (numero provvisorio).