Negli ultimi tempi si torna a parlare di ius soli con la variante dello ius culturae. Movimenti politici come la Lega ed i Fratelli della Meloni considerano ogni proposta di ampliamento delle possibilità di acquisizione della cittadinanza come un insulto, un attentato all’italica identità, paventando concepimenti e parti sulla linea di confine. Spogliandomi dei panni del tifoso politico e rivestendo quelli del giurista mi accingo ad esaminare i vari progetti depositati in Parlamento. Partendo dal n° 105 della Camera dei Deputati, che ha come prima firmataria Laura Boldrini, esso prevede all’articolo 1 una modifica della Legge n° 91 del 1992 mediante l’aggiunta di due lettere (b bis e b ter) che sanciscono un grosso temperamento allo ius sanguinis sancendo, che può diventare cittadino italiano il figlio di stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio e chi è nato in Italia da stranieri di cui almeno uno è nato in Italia. L’articolo 2 riguarda la posizione dei minori e prevede la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale. L’articolo 3 concerne la particolare situazione del matrimonio e dell’adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. Viene altresì soppressa la disposizione, introdotta nel 2009, che ha previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di cittadinanza. Come si vede, a parte la previsione di cui alla lettera b ter, che è stata pensata per regolarizzare i soggetti di etnia rom, non si tratta di norme particolarmente sconvolgenti e di sicuro senza alcuna ricaduta sui fenomeni di immigrazione, considerato che la legalità del soggiorno rappresenta un presupposto per l’operatività dello ius soli. Si può, quindi, passare all’esame della proposta n° 920, con primo firmatario Orfini. All’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri, di cui almeno uno vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. All’articolo 1, comma 1, lettera d), il testo proposto prevede, per il minore straniero che sia nato in Italia o vi sia arrivato prima del compimento del dodicesimo annodi età, l’introduzione della possibilità di acquisire la cittadinanza a seguito di un regolare percorso formativo di almeno cinque anni svolto, ai sensi della normativa vigente, nel territorio nazionale, consistente in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, oppure, nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione pri-maria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (ius culturae). All’articolo 1, comma 1, lettera e), la proposta di legge configura un’ulteriore fat-tispecie di concessione della cittadinanza(naturalizzazione), per lo straniero che ab-bia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risieda legalmente da almeno sei anni e abbia frequentato nel medesimo territorio regolarmente un ciclo scolastico, ai sensi della normativa vigente, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica. Quello che appare evidente è che la tematica non c’entra nulla con quella dell’immigrazione e riguarda gli stranieri che hanno un rapporto col territorio ben radicato e ben consolidato. Nulla ha, quindi a che vedere con clandestini, barconi, terroristi. Destinatari della riforma appaiono soprattutto quei bambini che sono compagni di gioco o scuola dei nostri figli, che spesso non sono mai stati nel Paese di origine dei loro genitori, che conoscono poche parole della lingua dei loro parenti ai quali fanno sovente da interpreti. Bambini, ragazzi che spesso per integrarsi maggiormente italianizzano il loro nome, se i genitori, in via preventiva non hanno pensato di fornirli di un nome italiano. Non si tratta di una riforma sconvolgente, se ne può parlare anche se a Venezia c’è l’acqua alta e se l’Alitalia è colta dall’ennesima crisi.
Categoria: Pillole di diritto
Vasta eco sulla stampa sta avendo la pronuncia della Cassazione che nega la circostanza aggravante dell’uso di sostanze alcoliche, nel caso di stupro commesso in danno di persona che si è ubriacata volontariamente. Nessun medio evo del diritto, nessun passo indietro; la Cassazione ha infatti riconosciuto sussistere il reato di violenza sessuale, per aver i violentatori aprofittato della situazione di inferiorità fisica – psichica della vittima, ma ha negato l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 609 ter, numero 2 (uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa); ciò in considerazione del fatto che dalla lettura della norma appare evidente che, ai fini dell’applicazione della circostanza, è necessario che il violentatore somministri l’alcool alla vittima per stuprarla. La sentenza non mi pare per nulla rivoluzionaria e nemmeno meritevole di uscire dai meandri delle riviste giuridiche, se non fosse che qualcuno si è forse stancato della cronaca dei gesti di CR7 e cercava a piazza Cavour qualche ragione per distrarsi
L’esponente radicale Cappato, dopo il suicidio di dj Fabo ha deciso di autodenunciarsi. Effettivamente corre qualche rischio di incriminazione per il reato di agevolazione al suicidio. Come ricorda la Cassazione (sent. 3148/1998), l’ articolo 580 del Cp prevede tre forme di realizzazione della condotta illecita di istigazione o agevolazione al suicidio:
1) quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente,
2) quella del rafforzamento del proposito già esistente e
3) quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito.
Tale ultima ipotesi, quella dell’agevolazione al suicidio, può realizzarsi in qualsiasi modo: fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, e simili, o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione dell’evento (articolo 40 del Cp). L’ipotesi di agevolazione al suicidio, prescinde totalmente dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui, anzi presuppone che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti verrebbero in applicazione le altre ipotesi previste dall’articolo 580 del codice penale.
Immaginate che Vostro figlio, nipote o un conoscente sia in gita; che il ragazzo è un po’impacciato e vittima dei bulli della classe; che questi ultimi gli chiedono una prova di coraggio come rubare in un supermercato; che il ragazzo pur di sottrarsi alle vessazioni, accetti la sfida; che nella Coop designata abbia scelto un pacco di gallette di mais come oggetto del furto; che nasconda le gallette sotto il piumino; che l’operazione viene colta da una guardia giurata; che da un mese il nuovo presidente del Consiglio leghista, tale Matteo Salvini, insieme al M inistro della Giustizia DJ Francesco ed a quello degli Interni Giorgia Meloni, abbiano deciso di modificare la legittima difesa, consentendo l’uso delle armi anche per la difesa del patrimonio ed anche nel caso di fuga di chi delinque. Orbene la guardia giurata potrà sparare al vostro conoscente e la vita di quello varrà come una busta di gallette di mais. Pensateci prima di dare ascolto a chi parla alla pancia del Paese, perché spesso parla all’intestino o meglio al retto.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, e per i soggetti ultrasessantacinquenni la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni dell’età. Essa non è condizionata dalla situazione reddituale e consiste in un assegno mensile pari a 512,34 euro, corrisposto per 12 mensilità è necessaria la cittadinanza italiana; mentre per i cittadini stranieri comunitari occorre l’ iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza e per i cittadini stranieri extracomunitari il permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione oltre alla residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni; percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).