Una mattina mi son svegliato ed ho cambiato l’interpretazione – Cassazione 11504/2017

Sancisce il Comma 6, articolo 5 della legge divorzio che : «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Tale norma quindi prevede due fasi di giudizio:

a) la  prima necessaria volta a verificare se l’assegno è dovuto, nel quale va accertato se il coniuge non ha mezzi adeguati e non può procurarseli;

b) la seconda, eventuale, volta alla quantificazione dell’assegno, nella quale vanno ponderato i vari criteri indicati dalla norma.

Leggendo la norma, quindi appare decisivo – ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente -, l’interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e soprattutto, l’individuazione dell’indispensabile “parametro di riferimento”, al quale rapportare l’”adeguatezza-inadeguatezza”.

Il parametro di riferimento – al quale rapportare l’adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» del richiedente – è stato costantemente individuato dalla Cassazione nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24) Di conseguenza il coniuge richiedente, pur titolare di redditi propri, ove dimostrava che questi redditi anche se cospicui non erano in grado di consentirgli di mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, otteneva il riconoscimento dell’assegno divorzile. Detto in termini più semplici, in presenza di redditi marcatamente differenti il coniuge più ricco pagava l’assegno a quello più povero (rectius: meno ricco).

La Corte di Cassazione ha deciso con la sentenza che qui si commenta di abbandonare questa interpretazione. Più nello specifico, i Giudici di Piazza Cavour reputano che non possa più essere seguito il parametro del “tenore di vita” nel giudizio di adeguatezza per i seguenti motivi.

A) Collide con la natura della pronuncia di divorzio  che determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale agli obblighi nascenti dal quale non può farsi riferimento; il richiedente è persona singola e non più parte di un rapporto matrimoniale;

B) la riforma della Legge Divorzio del 1987 avrebbe improntato la disciplina al principio di autoresponsabilità dei coniugi;

C) Il Giudice prende in  considerazion il preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale  nella fase della quantificazione dell’assegno quando deve tener conto “… delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”;

D) Eseguire il giudizio di adeguatezza facendo riferimento al tenore di vita, significa confondere il piano dell’an e del quantum debeatur;

E) Utilizzare il tenore di vita matrimoniale come parametro fu una scelta delle Sezioni Unite del 1990 che si fecero carico della necessità di contemperamento dell’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio «inteso come “sistemazione definitiva”, perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale» (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla «attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che «meno traumaticamente rompe[sse] con la passata tradizione» (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990).  Questa esigenza, secondo la sentenza di ieri si sarebbe molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. In tal senso la Corte richiama anche le modifiche in materia di divorzio che oggi consentono lo scioglimento del matrimonio, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile.

F) Gli stessi lavori preparatori della Legge di riforma dell’87 avrebbero escluso qualsiasi comparazione tra i redditi dei coniugi, imponendo di valutare solo la situazione di necessità del coniuge richiedente.

A questo punto, dopo aver maltrattato il criterio  del tenore di vita, il Collegio si è interrogato sul parametro da utilizzare per il giudizio di adeguatezza.

Secondo la Cassazione tale parametro va individuato nel raggiungimento dell’ ” indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

In tal senso la Corte ritiene possa farsi applicazione analogica dell’art. 337-septies, primo comma, cod. civ. per il quale con riferimento ai figli maggiorenni: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Sostiene la Corte che il parametro della “indipendenza economica” – se condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne alla prestazione («assegno periodico») dovuta dai genitori, nonostante le garanzie di uno status filiationis tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 cod. civ.) e di una specifica previsione costituzionale (art. 30, comma 1), a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa del diritto all’assegno di divorzio, in una situazione giuridica che, invece, è connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge – quindi, dalla piena riacquisizione dello status individuale di “persona singola”.

D’altra parte, a sostegno dell’applicazione analogica si evidenzia che entrambe le discipline si fondano sul principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne e  dell’ex coniuge.

A questo punto, i Supremi Giudici, onde evitare interpretazioni distorsive vanificanti la rivoluzionaria sentenza specifica gli indici di sussistenza dell’indipendenza economica:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Pur condividendo sostanzialmente la sentenza mi chiedo se trenta anni di costante applicazione del criterio del “tenore di vita” possano essere cancellati in un giorno senza l’intervento del legislatore. Gli appigli normativi mi paiono deboli; più nello specifico, i riferimenti allo status di singolo non mi sembrano convincenti, anche perché anche negli ultimi 30 anni il divorzio ha sempre prodotto lo scioglimento del matrimonio e l’estinzione del vincolo. Si aggiunga che non appare in contrasto con la normativa vigente sancire la sussistenza di obblighi di solidarietà post coniugale. Nè convincenti appaiono i riferimenti alla disciplina dei rapporti di filiazione anche perché fondati su una forzata ricerca di un’identica ratio ispiratrice, il principio di autoresponsabilità. Prevedo interventi della Corte Costituzionale e possibili arresti delle Sezioni Unite.

cassazionesull’assegno di divorzio

Pecunia non olet

Pare che la frase fosse stata pronunciata per la prima volta da Vespasiano che di fronte al figlio Tito che lo criticava per la tassa sull’urina, rispondeva, appunto, che il denaro non ha odore. Per inciso, l’urina veniva tassata non perché i romani fossero incontinenti, ma perché da essa si ricavava l’ammoniaca per la concia delle pelli.

Agevolazione al suicidio

L’esponente radicale Cappato, dopo il suicidio di dj Fabo ha deciso di autodenunciarsi. Effettivamente corre qualche rischio di incriminazione per il reato di agevolazione al suicidio. Come ricorda la Cassazione (sent. 3148/1998), l’ articolo 580 del Cp prevede tre forme di realizzazione della condotta illecita di istigazione o agevolazione al suicidio:
1) quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente,
2) quella del rafforzamento del proposito già esistente e
3) quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito.
Tale ultima ipotesi, quella dell’agevolazione al suicidio, può realizzarsi in qualsiasi modo: fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, e simili, o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione dell’evento (articolo 40 del Cp). L’ipotesi di agevolazione al suicidio, prescinde totalmente dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui, anzi presuppone che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti verrebbero in applicazione le altre ipotesi previste dall’articolo 580 del codice penale.

Vim vi repellere licet

Immaginate che Vostro figlio, nipote o un conoscente sia in gita; che il ragazzo è un po’impacciato e vittima dei bulli della classe; che questi ultimi gli chiedono una prova di coraggio come rubare in un supermercato; che il ragazzo pur di sottrarsi alle vessazioni, accetti la sfida; che nella Coop designata abbia scelto un pacco di gallette di mais come oggetto del furto; che nasconda le gallette sotto il piumino; che l’operazione viene colta da una guardia giurata; che da un mese il nuovo presidente del Consiglio leghista, tale Matteo Salvini, insieme al M inistro della Giustizia DJ Francesco ed a quello degli Interni Giorgia Meloni, abbiano deciso di  modificare la legittima difesa, consentendo l’uso delle armi  anche per la difesa del patrimonio ed anche nel caso di fuga di chi delinque. Orbene la guardia giurata potrà sparare al vostro conoscente e la vita di quello varrà come una busta di gallette di mais. Pensateci prima di dare ascolto a chi parla alla pancia del Paese, perché spesso parla all’intestino o meglio al retto.

Brevi riflessioni sull’avvocatura attraverso l’analisi dello “Zappatore”

La nota canzone napoletana, celebre per la sceneggiata interpretata da Mario Merola, fu scritta nel 1928, da Libero Bovio. La storia è nota: Un contadino sale a bordo del suo carretto per raggiungere Napoli dove vive il figlio avvocato ed informarlo che la madre è in fin di vita. Il viaggio si rende necessario perché il figlio sono due anni che non scrive a casa . Il contadino arriva nel bel mezzo di una festa danzante (Chesta è na festa ‘e ballo…) alla quale partecipano i notabili della città (Tutte cu ‘e fracche e sciasse sti signure). L’evoluzione è drammatica, di fronte agli invitati costernati (Chi só’?…Che ve ne ‘mporta! Aggio araputa ‘a porta e só’ trasuto ccá…), il contadino confessa di essere il padre del proprietario di casa (Chi só’?! Dillo a ‘sta gente ca i’ songo nu parente ca nun ‘o può cacciá… ) ed al figlio (che chiama Signor Avvocato) che la madre è in fin di vita; poi si rammarica di averlo fatto studiare perché se avesse imparato il mestiere del contadino non si sarebbe di certo dimenticato della mamma (Meglio si te ‘mparave zappatore, ca ‘o zappatore, nun s’ ‘a scorda ‘a mamma). Questa semplice canzone rivela molte cose sull’avvocatura agli inizi del secolo scorso. Innanzitutto e questo non me lo aspettavo proprio, che anche per il figlio di un contadino fosse possibile diventare avvocato; che quindi l’avvocatura non era quel corpo chiuso nel quale i padri trasmettevano il mestiere ai figli. Considerato, poi, il tenore di vita tenuto dal figlio, capace di organizzare in casa propria (lo zappatore la considera casa sua – I’ mo ve cerco scusa a tuttuquante si abballo e chiagno dint’ ‘a casa mia) una festa elegante con musica dal vivo (Musica, musicante! ca è bella ll’allería…), si deve presumere ancora la redditività della professione ed anche per chi non aveva santi in Paradiso. La canzone conferma ancora la necessità per l’avvocato di farsi pubblicità attraverso una vita sociale e mondana ed anche la cattiva fama degli avvocati già in quell’epoca: c’è da chiedersi perché Libero Bovio ha pensato che l’avvocato potesse vergognarsi delle proprie umili origini, addirittura dimenticandosi della mamma e non ha scelto un ingegnere oppure un dottore.

https://www.youtube.com/watch?v=pW4svTsudZ0

 

Il collega M. T. CICERONE

Pare che il collega Marco Tullio Cicerone, celebre per aver dato il nome della via ove è situato lo studio legale Previti,  fosse solito memorizzare le arringhe difensive rappresentandosi mentalmente un percorso a tappe ove ad ogni sosta corrispondeva una parte del discorso. Da questo metodo usato dal collega deriva il nostro modo di dire “in primo luogo” …  “in secondo luogo”…

La natura della responsabilità medica.

19151Costituisce oramai un dato pacifico nella giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico che ha commesso l’errore si inquadrano nell’ambito della responsabilità contrattuale (si veda Cass. sezz. Unite n° 577 del 2008). Con riferimento alla struttura sanitaria è irrilevante che si tratti di un ospedale pubblico o di una casa di cura privata, atteso che gli obblighi che gravano su essi sono sostanzialmente equivalenti (sulla responsabilità dell’ente che gestisce la clinica privata si veda Cass. 24791 del 2008). Il carattere contrattuale della responsabilità è direttamente derivato dalla natura del rapporto che si instaura con il paziente, il quale, nel momento in cui viene accettato nella struttura sanitaria, conclude con la medesima struttura sanitaria un contratto autonomo e atipico, caratterizzato da una serie di prestazioni ed obblighi specifici , talora anche distinti da quelli del medico. La natura contrattuale della responsabilità del medico rappresenta un approdo recente della giurisprudenza. I giudici di legittimità, che per lungo tempo avevano definito la responsabilità del medico come extracontrattuale e fondata sulla violazione del principio del neminem laedere, hanno affermato che, anche a prescindere dalla formale stipulazione di un contratto tra medico e paziente, a seguito del contatto sociale, nasce un vero e proprio rapporto giuridico di cura cui ineriscono diritti ed obblighi di ciascuna parte nei confronti dell’altra e la cui violazione dà luogo ed è fonte di responsabilità contrattuale. (Cass. Sezz. Unn. 577 del 2008). Le conclusioni alle quali è giunta la giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità del medico hanno importanti conseguenze sul piano dell’onere probatorio che incombe sulle parti nei giudizi di responsabilità medica. In ragione delle regole sancite dagli artt. 1218 e ss CC, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del medico e della struttura sanitaria dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che pur esistendo, esso non è eziologicamente rilevante. Come è noto di recente si è discusso se abbia comportato innovazioni sul piano della responsabilità medica la c.d. Legge Balduzzila quale all’art 3 testualmente dice che  “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Il riferirsi da parte del legislatore alla responsabilità aquiliana (extra contrattuale) nel momento in cui si occupa delle conseguenza sul piano civilistico dell’operato dei sanitari, ha indotto alcuni a dubitare della attuale legittimità dell’inquadramento della responsabilità medica come responsabilità contrattuale. La dottrina maggioritaria ha ritenuto che l’espressione in esame non è sufficiente a escludere l’applicazione della più onerosa responsabilità contrattuale ex articolo 1176 cod. civ., nell’ipotesi di colpa lieve del sanitario; e che, anche se potrebbe trovare applicazione la disciplina dell’articolo 2043 cod. civ., i giudici non sono vincolati ad applicarla nei casi in cui la prestazione professionale derivi da contratto, o anche da semplice “contatto”.  La Suprema Corte ha avuto modo di esprimere in modo assai chiaro la sua posizione, precisando che con l’art. 3, comma 1, l. 189/2012, il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass. civ., sezione VI, ordinanza n. 8940/2014).

Causalità omissiva e procedimento di eliminazione mentale; Rigopiano ed i soccorsi ritardati.

I ritardi nei soccorsi a Rigopiano, a parte le responsabilità disciplinari dei dipendenti pubblici, potranno determinare condanne sotto il profilo penale? Il Pm lo ha lasciato intuire ed anche io penso che non si andrà al di là dell’indignazione e della rabbia dei parenti e dello sconforto di chi ascolta gli operatori scherzare ed ironizzare su chi lanciava l’SOS. Pare infatti da escludere che, ove i soccorsi fossero partiti immediatamente, si sarebbero potute salvare più persone. A tal fine, può essere richiamato il procedimento di eliminazione mentale che rappresenta una sorta di test di riscontro della causalità omissiva ed in ragione del quale, l’omissione può considerarsi causa dell’evento se sostituendola mentalmente con l’azione doverosa viene meno l’evento. Purtroppo a Rigopiano se pure ipotizziamo l’immediato avvio dei soccorsi non scompare nessuno dei 24 decessi (numero provvisorio).

Pillole di diritto: L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, e per i soggetti ultrasessantacinquenni la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni dell’età. Essa non è condizionata dalla situazione reddituale e consiste in un assegno mensile pari a 512,34 euro, corrisposto per 12 mensilità è necessaria la cittadinanza italiana; mentre per i cittadini stranieri comunitari occorre l’ iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza e per i cittadini stranieri extracomunitari il permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione oltre alla residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni; percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).