Il mondo all’incontrario

L'immagine può contenere: una o più persone, occhiali e primo piano

Pensavamo riguardasse solo i cinesi e guardavamo come qualcosa di distante e di “altro” le immagini che provenivano da Huwan. Riguardava ancora solo i cinesi quando due anziani turisti furono ricoverati allo Spallanzani. Tutto è cambiato nella nebbia padana, quando quel tipo socievole è stato ricoverato a Codogno. Da quel giorno il mondo, la nostra vita si sono rovesciate. E’ diventato educato non salutare e non stringere la mano; i genitori, soprattutto se anziani, non vanno incontrati e mi raccomando si entra nei negozi, da soli e travisati. Per i bambini niente sport ed aria aperta, ma comnputer e tablet tutto il giorno. Meglio la macchina dei mezzi pubblici e meglio da soli, uno per automobile. In Tv collegamenti, via Skype con immagini spesso rallentate ed audio fuori sincrono; è il trionfo dei misantropi e dei misogini. L’Agenzia delle Entrate effettua, o almeno dovrebbe effettuare pagamenti e se stai male e meglio non andare in Ospedale, dove potresti peggiorare. Lavarsi le mano spesso non è più nevrosi ma cosa giusta. Ne usciremo migliori, dicono, a me non sembra perché i coglioni in questi due mesi mi sono sembrati gli unici a non cambiare.

CITTADINI!!!!

Negli ultimi tempi si torna a parlare di ius soli con la variante dello ius culturae. Movimenti politici come la Lega ed i Fratelli della Meloni considerano ogni proposta di ampliamento delle possibilità di acquisizione della cittadinanza come un insulto, un attentato all’italica identità, paventando concepimenti e parti sulla linea di confine. Spogliandomi dei panni del tifoso politico e rivestendo quelli del giurista mi accingo ad esaminare i vari progetti depositati in Parlamento. Partendo dal n° 105 della Camera dei Deputati, che ha come prima firmataria Laura Boldrini, esso  prevede all’articolo 1 una modifica della Legge n° 91 del 1992 mediante l’aggiunta di due lettere (b bis e b ter) che sanciscono un grosso temperamento allo ius sanguinis sancendo, che può diventare cittadino italiano il figlio di stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio e chi è nato in Italia da stranieri di cui almeno uno è nato in Italia. L’articolo 2 riguarda la posizione dei minori e prevede la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale. L’articolo 3 concerne la particolare situazione del matrimonio e dell’adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. Viene altresì soppressa la disposizione, introdotta nel 2009, che ha previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di cittadinanza. Come si vede, a parte la previsione di cui alla lettera b ter, che è stata pensata per regolarizzare i soggetti di etnia rom, non si tratta di norme particolarmente sconvolgenti e di sicuro senza alcuna ricaduta sui fenomeni di immigrazione, considerato che la legalità del soggiorno rappresenta un presupposto per l’operatività dello ius soli. Si può, quindi, passare all’esame della proposta n° 920, con primo firmatario Orfini. All’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri, di cui almeno uno vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. All’articolo 1, comma 1, lettera d), il testo proposto prevede, per il minore straniero che sia nato in Italia o vi sia arrivato prima del compimento del dodicesimo annodi età, l’introduzione della possibilità di acquisire la cittadinanza a seguito di un regolare percorso formativo di almeno cinque anni svolto, ai sensi della normativa vigente, nel territorio nazionale, consistente in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, oppure, nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione pri-maria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (ius culturae). All’articolo 1, comma 1, lettera e), la proposta di legge configura un’ulteriore fat-tispecie di concessione della cittadinanza(naturalizzazione), per lo straniero che ab-bia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risieda legalmente da almeno sei anni e abbia frequentato nel medesimo territorio regolarmente un ciclo scolastico, ai sensi della normativa vigente, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica. Quello che appare evidente è che la tematica non c’entra nulla con quella dell’immigrazione e riguarda gli stranieri che hanno un rapporto col territorio ben radicato e ben consolidato. Nulla ha, quindi a che vedere con clandestini, barconi, terroristi. Destinatari della riforma appaiono soprattutto quei bambini che sono compagni di gioco o scuola dei nostri figli, che spesso non sono mai stati nel Paese di origine dei loro genitori, che conoscono poche parole della lingua dei loro parenti ai quali fanno sovente da interpreti. Bambini, ragazzi che spesso per integrarsi maggiormente italianizzano il loro nome, se i genitori, in via preventiva non hanno pensato di fornirli di un nome italiano. Non si tratta di una riforma sconvolgente, se ne può parlare anche se a Venezia c’è l’acqua alta e se l’Alitalia è colta dall’ennesima crisi.

Sullo stato emotivo nel quale si leggono le sentenze

Ho letto molti commenti indignati sulla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna che ha dimezzato la pena in un caso di omicidio di una donna da parte del suo compagno, avvenuto per motivi di gelosia ed in preda ad uno stato che i Giudici hanno definito di tempesta emotiva. Le femministe si sono stracciate le vesti ed il Ministro Bongiorno, pur avendo letto solo brandelli della sentenza, ha dichiarato che si tratta di un ritorno al passato ed ha evocato la figura del delitto d’onore. Sarebbe bastato leggere la sentenza per capire che i Giudici hanno detto proprio il contrario. Si tratta di un’operazione anche agevole, visto che le motivazioni occupano solo 6 paginette formato A4, che una come la Bongiorno legge nello stesso tempo che impiega per scaccolarsi (anzi forse in meno tempo, considerando le dimensioni del naso). In primo luogo ci si rende conto che lo stato di tempesta emotiva non è il frutto della fantasia creativa dei Giudici ma è descritto nella perizia psichiatrica alla quale è stato sottoposto l’autore del reato. In tale perizia lo psichiatra, pur considerando integra la capacità di intendere e volere, evidenzia come l’omicida fosse in una particolare condizione di stress legata al fallimento di due precedenti relazioni che avevano detrminato nel medesimo uno stato molto grave di ansia sfociato in un tentativo di suicidio e che lo avevano portato ad essere oggetto di un TSO. Tale stato d’animo, unitamente ad un primo iniziale risarcimento alla figlia della vittima, all’essere incensurato ed al comportamento tenuto dopo l’arresto, è stato considerato solo al fine di concedergli le attenuanti generiche. Tali circostanze, considerate equivalenti all’aggravante dei motivi abietti, hanno portato al dimezzamento della pena in ragione del rito abbreviato.  Il delitto d’onore nulla c’entra ed anzi la gelosia ha comportato l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili. Mi aspetterei che la sentenza la leggesse anche la Ministra Bongiorno, ma forse la lettura è poco funzionale alle puttanate del suo Capitano/Capitone. (http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/03/corte-app-bologna-castaldo.pdf?fbclid=IwAR3EjBx_KrPKT-fgp5V6UU_QEbKhov96PSxaEjG0-C0AEffHIFqgZclw2cM)

In nome dell’egoismo sovrano

 

Da fan sfegatato di “Chi l’ha visto?” seguo il caso Vannini dall’inizio. Devo dire che trovo l’intera vicenda sconvolgente dal punto di vista umano più che giuridico. E’evidente che nella Top ten del mio ribrezzo ci sia il padre, reo confesso, il quale, di fronte al ragazzo ferito ed urlante, ha avuto un’unica preoccupazione, il suo posto di lavoro ai Servizi Segreti, forse i futuri concorsi del figlio che da quei Sevizi erano maggiormente manovrabili. In nome dell’egoismo sovrano, sottovaluta le conseguenze del colpo di pistola (rivelandosi anche, militare di carriera, un pessimo conoscitore di armi), prova a spacciarlo per altro, “il buco provocato da un pettine” distinguendosi anche come pessimo confezionatore di fandonie. Vicino a lui, sul podio della riprovazione, la fidanzata che, qualche ora dopo, aveva già messo il suo RIP definitivo ed in nome della integrità della Famiglia (la sua), chiude la sua storia con Marco con un “si vede che era destino!”; che poi ad uno verrebbe da chiedere se destino è il soprannome del padre. Sul podio sale anche il Presidente della Corte d’Assise d’Appello che con la frase rivolta ai parenti ed in primis alla mamma di Marco “volete farvi un viaggetto a Perugia” (in quanto indagati per reati contro toghe romane), si rivela un altro autore di frasi memorabili. Poteva invitare gli avvocati a mantenere la calma dei loro assistiti, oppure proseguire nonostante il caos avendo il microfono che sovrastava le voci altrui; certo l’unica cosa che non doveva fare era minacciare i parenti di Marco, chi si è visto, in nome dell’egoismo, privato dell’affetto e dell’amore di un figlio (unico) nel fiore degli anni. Al profilo giuridico dedico poca attenzione, anche perché non ho mai creduto alla ricostruzione fornita da tutti i familiari e cioè che mentre Marco si faceva il bagno nella vasca di casa Ciontoli, il padre, per scherzo, puntava l’arma e partiva il colpo. Non mi ha mai convinto la prima parte del racconto, in quanto a meno che Ladispoli non sia diventata la nuova Svezia, non credo che il fidanzato si faccia vedere nudo dal (futuro) suocero lasciando aperta la stanza dal bagno a disposizione di chiunque volesse rimirarlo come mamma l’aveva fatto. In ogni caso, ove il colpo fosse partito per errore, ci sta anche la derubricazione a “reato colposo”, ove si consideri che se Ciontoli si fosse rappresentato la possibilità che Marco morisse, avrebbe chiamato i soccorsi, essendo indubbio che l’evento morte è quello che più metteva a rischio la sua carriera. Anche questa volta le indagini mi paiono fatte a pene di segugio, ma d’altra non possiamo aspettarci molto in un Paese in cui gli 007 non conoscono il funzionamento delle pistole e gli esiti del loro uso.

Il nostro pane quotidiano

Devo notificare un’ordinanza di rilascio in un procedimeno di  sfratto per morosità. Trattandosi di una società, mi vado a cercare l’indirizzo pec sul registro della Camera di Commercio, faccio la mia scansione, la mia relata, metto le mie firme digitali, faccio le mie attestazioni ed attendo con ansia le due comunicazioni, quella di accettazione della pec e quella di consegna. Ma l’indirizzo pec risulta non più attivo: mi sa che la Società non paga nessuno neanche i gestori della posta certificata. Vabbè mi spoglio dei panni digitali e torno analogico; riprendo la mia visura, recupero la penna  e notifico alla sede legale risultante alla Camera di Commercio; ma il commercialista ove la società era domiciliata la società, rifiuta l’atto dichiarando che la sede legale si è trasferita (non pagano neanche lui, mi sa). Il certificato della Camera di Commercio è oramai consunto, ma lo recupero mi copio nome ed indirizzo del legale rappresentante, notifico l’atto, ma risulta trasferito; a questo punto, leggermente innervosito, chiedo certificato storico anagrafico e scopro che la legale rappresentante si è traferita a Torre del Greco; provo a chiedere certificato via pec al Comune, ma lo ricevo dopo una ventina di giorni e solo dopo aver inviato raccomandata a.r. un euro e busta pre affrancata per la risposta; notifico a mezzo posta, ma la Signora risulta sconosciuta all’indirizzo; la tentazione e chiamare un fabbro aprire il negozio e stigrancazzi della procedura, ma non farei l’interesse del cliente ed allora spedisco tutto a Pompei ad un collega che, prova la notifica via ufficiale giudiziario e dopo l’ennesimo due di picche, previo rilascio di nuovo certificato di residenza, notifica ai sensi dell’art 143 CPC, spese e manifattura complessiva attorno ai 200 Euro. Direte un caso eccezionale, no, il nostro pane quotidiano. Amen


Non si torna indietro per un aggravante non riconosciuta.

Vasta eco sulla stampa sta avendo la pronuncia della Cassazione che nega la circostanza aggravante dell’uso di sostanze alcoliche, nel caso di stupro commesso in danno di persona che si è ubriacata volontariamente. Nessun medio evo del diritto, nessun passo indietro; la Cassazione ha infatti riconosciuto sussistere il reato di violenza sessuale, per aver i violentatori aprofittato della situazione di inferiorità fisica – psichica della vittima, ma ha negato l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 609 ter, numero 2 (uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa); ciò in considerazione del fatto che dalla lettura della norma appare evidente che, ai fini dell’applicazione della circostanza, è necessario che il violentatore somministri l’alcool alla vittima per stuprarla. La sentenza non mi pare per nulla rivoluzionaria e nemmeno meritevole di uscire dai meandri delle riviste giuridiche, se non fosse che qualcuno si è forse stancato della cronaca dei gesti di CR7 e cercava a piazza Cavour qualche ragione per distrarsi

Veronica torna a sperare nella paghetta. Primi commenti a Cassazione, sezz. unn. 18287/2018.

Dispone l’art. 5 della Legge Divorzio che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.  Questa norma è stata sempre interpretata nel senso di introdurre un giudizio bifasico in materia di assegno divorzile: una prima fase, definita attributiva, volta ad accertare se il richiedente abbia o meno mezzi adeguati e la possibilità di procurarseli; una seconda fase determinativa, meramente eventuale, che si svolge quando si accerti che il richiedente non abbia rediiti adeguati che è volta a determinare la entità dell’assegno considerando le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato  alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi. Aspetto fondamentale ed allo stesso tempo critico del giudizio è definire cosa si intenda per mezzi adeguati. La Giurisprudenza sul cd giudizio di adeguatezza si è fondamentalmente divisa in due filoni: da un lato si sosteneva la necessità di ancorare il diritto all’assegno di divorzio esclusivamente all’accertamento di una condizione di non autosufficienza economica; dall’altro, secondo l’orientamento del tutto maggioritario seguito per un trentennio dai giudici, inadeguati sono i redditi che non consentono al richiedente di conservare un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e che è stato consacrato nella pronuncia n. 11490 del 1990 delle Sezz. Unn. della Cassazione. Accompagnata dalla “Ola” di tutti i ricconi di Italia, accolta con lo stesso entusiasmo di una Flat tax la Cassazione, nel 2017, il 10 maggio,  con la pronuncia n° 11504, abbandona l’orientamento graniticamente seguito per trenta anni, sancendo che il giudizio di adeguatezza va svolto considerando  l’indipendenza o l’autosufficienza economica del coniuge e quindi, va negato ogni qualvolta si accerti che il coniuge abbia redditi sufficienti ed adeguati a garantirgli l’indipendenza economica. Alla base di tale mutamento la Cassazione pone varie motivazioni. Ritiene, innanzitutto, che il criterio del tenore di vita matrimoniale collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici estintivi del rapporto; la Corte, poi, aggiunge che l’ancoraggio al tenore di vita era il frutto anche di una scelta compromissoria, della necessità di contemperare l’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio, inteso come “sistemazione definitiva”, con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma. Nel 2017, la Cassazione dice, vanno valorizzati l’auto responsabilità economica e l’indipendenza delle scelte degli ex coniugi,  e quindi va negato l’assegno quando il coniuge richiedente abbia raggiunto l’indipendenza economica. A distanza di oltre un anno, le sezioni unite fanno un mezzo passo indietro: i ricconi si riconcentrano sulla flat tax e Veronica Lario può sperare nuovamente nella paghetta mensile. Certo, se lo scopo della Cassazione era quello di fornire un chiarimento in materia di assegno divorzile, l’obiettivo appare miseramente fallito e non a caso i primi commentatori hanno variamente interpretato la pronuncia, alcuni interpretandola come (quasi) confermativa della pronuncia Grilli, altri come un deciso passo indietro ed un ritorno all’orientamento tradizionale. Le Sezioni Unite, invero dichiarano esplicitamente di volersi distinguere tanto dall’orientamento tradizionale, quanto da quello più recente. La terza strada delineata dalla sentenza delle Sezz. Unn. passa attraverso la demolizione del giudizio bifasico. Tutto e subito dice la Cassazione, nessuna distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; ognuno dei criteri va considerato per stabilire se vada attribuito l’assegno divorzile.  Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’assegno di divorzio ha natura sì assistenziale e dunque deve tenere conto «delle rispettive condizioni economico-patrimoniali», ma in uguale misura «compensativa e perequativa». Il che vuol dire che bisogna considerare quanto il coniuge che richiede l’assegno ha contribuito alla «formazione del patrimonio comune e personale», oltre alla sua età, alla sua possibilità di lavorare in futuro e alla durata del matrimonio. In pratica, se una donna lavora e guadagna un buon stipendio, questo la rende economicamente autonoma ma non le preclude l’assegno di divorzio da parte dell’ex marito, se può dimostrare che grazie alla sua dedizione e al suo impegno la famiglia è cresciuta e ha acquisito benessere nel corso del matrimonio. E’ prevedibile, di fronte alle incertezze determinate da questa pronuncia, di fronte alle difficoltà di stabilire e provare quando il  coniuge abbia contribuito alla formazione che si procederà ad automatismi, riconoscendo l’assegno compensativo quando vi sia sproporzione tra i redditi dei coniugi ed il matrimonio abbia avuto una durata congrua. Sarà interessante aspettare le prime pronunce dei Giudici di merito per valutare le modalità di applicazione.

Tra le tette della Minetti ed il suicidio assistito – diritto, tolleranza e case di tolleranza

Ieri abbiamo ascoltato i difensori di Nicole Minetti paragonare la condotta favoritrice della prostituzione dell’igienista dentale dell’ex cavaliere a quella di Cappato, l’esponente radicale, processato a Milano per aver condotto in Svizzera un tetraplegico che aveva manifestato il desiderio di ricorrere al suicidio assistito. Dopo aver letto il lancio d’agenzia, ho riflettuto sulla sagacia e furbizia del collega nel comparare situazioni lontane anni luce: la pietà verso la sofferenza ed i favori a vecchi porci, miracolati dal Viagra o dalle protesi al pene; ho pensato alla saggezza di quell’invito napoletano a”  Chiavarse ‘a lengua ‘nculo”;  poi, ho cercato di comprendere il ragionamento giuridico che c’è dietro quell’azzardo e neanche quello mi ha convinto. L’avvocato della Nicole, ha invero invocato la questione di legittimità costituzionale delle norme che incriminano il favoreggiamento della prostituzione, sostenendo che non può essere punito chi aiuta o favorisce taluno ad esercitare il diritto di negoziare prestazioni sessuali a pagamento. Secondo il difensore le porte della Consulta dovevano aprirsi alla Minetti, così come si erano aperte a Cappato, per il quale,  si è detto,  non potrebbe applicarsi la sanzione avendo agevolato taluno ad esercitare il suo diritto di porre fine all’esistenza in maniera dignitosa. Mi libero subito del paragone, lascio stare Cappato al suo destino ed evidenzio che non ci siamo proprio; non esiste un diritto soggettivo alla prostituzione tutelato dall’ordinamento, ma esiste solo una situazione, la prostituzione, tollerata dall’ordinamento; la circostanza che la norma non punisca la prostituta ed il cliente, non implica che esista nel nostro sistema giuridico un diritto soggettivo alla prostituzione; anzi, l’incriminazione dell’induzione e del favoreggiamento, la nullità, per contrarietà al buon costume, di qualsivoglia accordo negoziale in materia di prestazioni sessuali; la mancanza di un codice iva che consenta alla prostituta di aprire una partita e di emettere fattura per il proprio servigio, escludono radicalmente la sussistenza di un diritto soggettivo a prostituirsi. Ed allora siccome neanche il ragionamento giuridico reggeva, il collega di Milano avrebbe fatto meglio a seguire l’invito napoletano. Tanto, poi, lo sappiamo tutti che le porte del carcere non si apriranno mai di fronte agli air bags della Minetti.

Belli Omini ed Omini Brutti

Io il corso di preparazione per il Concorso in Magistratura l’ho fatto, ed ho pure sostenuto l’esame, bevendo sino in fondo l’amaro calice. A parte qualche gruppo del Nord che li struttura secondo modelli universitari,  di solito questi corsi sono organizzati attorno ad un Magistrato o ad un Professore Universitario dotato di notevole Carisma. La matrice napoletana è quella dei corsi di preparazione all’esame di notariato tenuti da un famoso Notaio napoletano nel suo appartamento con servizio di custodia autovetture e parcheggiatore abusivo pagati a parte con mancia obbligatoria. L’ispirazione sembra quella delle prime Università italiane che nacquero proprio riunendosi attorno ad un giurista carismatico come Irnerio o Baldo degli Ubaldi. Nel corso frequentato da me le materie erano tutte insegnate dal Magistrato che lo organizzava, lo stesso forniva consigli su come comportarsi in aula, invitava tutti i frequentanti a farsi comunità, di modo che durante il concorso qualche suggerimento potesse circolare. Quando, poi, era nominata la commissione d’esame, studiati i membri, le loro carriere ed i loro studi, il docente ipotizzava una rosa di argomenti sui quali avrebbero potuto vertere le prove scritte. Durante l’anno si organizzavano dei ritiri, tenuti in alberghi vuoti di località estive, nel corso dei quali si svolgevano delle lezioni fiume, alternate con serate ludiche organizzate dagli studenti (ricordate che Arbore-Baudo e tanti altri sono laureati in Giurisprudenza). Il docente portava la moglie ed i figli (nostri coetanei). Gli studenti erano tutti uguali, i figli di magistrati godevano dell’unico privilegio di pagare 50 Euro in meno per dovere di colleganza. C’erano poche ricevute e questo mi pare l’unico punto di contatto con Bellomo. Leggo che quest’ultimo stabiliva i posti dove sedersi, infiltrava i corsi con agenti provocatori, che parlavano male di lui per verificare chi fosse fedele e chi meno, imponeva l’abbigliamento, umiliava chi avesse osato criticarlo con articoli sulla sua rivista o con insulti pubblici e le umiliazioni e le interferenze erano più gravi se si trattava di una donna con la quale avesse avuto una relazione affettiva. Continuo a chiedermi come centinaia di persone abbia potuto sopportare tutto questo, perché questa scuola sia andata avanti per anni. Temo che studenti e studentesse sopportassero tutto ciò convinti di poter fruire di qualche scorciatoia per vincere e superare l’esame.

Il Palio delle opinioni e la Contrada.

Dedico qualche riga di risposta a chi mi ha chiesto: “Che mi dici di Contrada?”, alcuni sottointendendo “mio caro giustizialista, lo vedi che i giudici sbagliano che poveracci marciscono in galera solo perché magari un po’ fascistelli e non leccaculo delle Toghe Rosse… (talvolta si sottointende molto). Essendo un civilista, mi scuso per le imprecisioni e le semplificazioni, comunque ci provo a spiegare cosa succede. Come è noto, per poter rispondere di un reato è necessario commettere un fatto con le stesse modalità previste dalla norma che lo disciplina. Talvolta, però, il reato viene posto in essere da più soggetti insieme e di solito in questo caso avremo l’autore materiale (es. chi entra nella banca minaccia il cassiere e si fa dare il denaro) e gli altri concorrenti (l’ideatore della rapina, il basista interno alla banca, il palo ecc). Queste condotte non potrebbero essere sanzionate se non esistesse l’art 110 CP, il quale punisce il concorso nel reato e che, quindi, combinandosi con la norma che disciplina il reato, consente di punire le condotte diverse da quelle materiali. Esistono dei reati, però, che non possono essere commessi che da più persone e, tra loro, i reati associativi. In tali tipi di reato è incriminato il fatto della partecipazione e costituzione di un’associazione che ha determinate caratteristica (ad es ha programmi delittosi, oppure è di stampo mafioso). Con riferimento a queste fattispecie criminose, si è posto il problema se si possa essere incriminati per quei contribuiti alla vita dell’associazione posti in essere senza far parte dell’associazione, se quindi sulla base dell’art 110 CP, si possa incriminare il concorso esterno nel reato associativo. Dopo alcune perplessità ed un lungo dibattito, la giurisprudenza da anni ritiene che la fattispecie di “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 cod. pen., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'”affectio societatis”), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione. Contrada, è stato condannato in via definitiva nel 2007 a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2011-12 venne respinta la richiesta di revisione del processo e sempre nel 2012 finì di scontare la pena. L’11 febbraio 2014 la CEDU – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,  ha condannato lo Stato italiano prima per la mancata concessione degli arresti domiciliari a Contrada,  gravemente malato e poi perché non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dato che, all’epoca dei fatti  «l’accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara». Il 18 novembre 2015 è stata respinta la richiesta di revisione del processo. Gli avvocati di Contrada hanno presentato istanza di revoca della condanna, respinta per due volte dalle corti d’appello, e infine accolta dalla corte di Cassazione nel 2017, qualche giorno fa. Non mi esprimo sulle condanne se giuste o sbagliate; ricordo che si fondano sulla dichiarazione di più pentiti, variamente riscontrate; ribadisco le mie perplessità sulla sentenza Europea che ha trasformato il reato di concorso esterno in fattispecie di creazione giurisprudenziale, laddove si tratta di reato che deriva dalla combinazione della generale norma che disciplina il concorso nel reato con la fattispecie associativa. In ogni caso è importante capire che i fatti rimangono, che nessuna sentenza ha detto che non sono stati commessi.