Assegno unico nei procedimenti di divorzio

Ll’assegno unico è disciplinato dall’art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che stabilisce che “L’ assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell’art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi” La Circolare dell’Inps, n. 23/22, specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento” La Corte di Cassazione con l’ordinanza 4672 del 2025, ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps”. Dall’altro, tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il giudice attribuire integralmente l’assegno unico al genitore collocatario del minore nell’ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo”.

Referendum

è stato Pannella a sputtanare il referendum, proponendone in serie e su argomenti di scarso interesse generale (tipo abolizione del PRA); a quel punto ci si rese conto che invece di votare no si poteva sommare l’astensione fisiologica all’astensione deliberata. Oggi che l’astensione fisiologica è superiore e sfiora il 50%, è evidente che basta poco per far fallire il referendum stravolgendo la volontà popolare. Ed è un vero peccato, perché rappresenta uno strumento di democrazia diretta, contrappeso a quella parlamentare che contribuisce all’equilibrio costituzionale. Considerato che con SPID e firma elettronica è più facile raccogliere le firme per la proposizione dei referendum, io triplicherei il numero di firme necessario per proporre referendum ed abolirei il quorum; lo dico oggi a bocce ferme ed in maniera asettica!

È tutto un equilibrio sopra la follia.

Di fronte ad episodi come quello di Paderno Dugnano, a delitti inspiegabili ed atroci, come l’infanticidio di Parma, la fuga verso la follia è rassicurante. L’omicida era malato, la pazzia è la strada percorsa da chi non riesce a concepire delitti del genere, crudeli ed immotivati. La ragazza era depressa, gli ormoni della gestazione hanno inciso sui suoi processi volitivi e cognitivi. Di fronte all’ enormità del male, a condotte così malvage considerare sano l’autore significa prendere consapevolezza che l’essere umano può e sa essere cattivo, anzi cattivissimo. La fuga dalla consapevolezza del male, istintiva, ci conduce sui sentieri di un vecchio e mai sopito dilemma, etico ma anche filosofico e giuridico, quello sul libero arbitrio, il determinismo e l’indeterminismo. Spoilerando il finale, va detto che, per il giurista, il libero arbitrio è come lo Spirito Santo per il cattolico, un dogma. Solo considerando l’essere umano capace di determinarsi tra istinti contrapposti ha un senso la minaccia della pena e la pena retributiva. Se infatti si dovesse ritenere che determinate condotte non siano il frutto di libere scelte ma sono determinate da processi neurochimici allora non ha senso pensare che la minaccia della pena possa avere un’efficacia di prevenzione e non ha senso retribuire con la pena chi quella minaccia non la avverte.  Il sistema penale dovrebbe limitarsi a curare il reo o nel caso di incurabilità a neutralizzarlo. Secondo molti perché si possa parlare di libero arbitrio è necessario che sussistano due condizioni, la prima è rappresentata dalla scelta tra condotte alternative e la seconda è rappresentata dalla volontà di scegliere tra tali condotte, o meglio dalla consapevolezza. A prima vista, il determinismo, secondo il quale ogni evento è effetto di un insieme di altri eventi che lo determinano, ovvero lo necessitano in accordo alle leggi di natura, e dunque, congiuntamente presi, ne rappresentano la causa sufficiente, appare incompatibile con il libero arbitrio. Alcuni invero, con una spiegazione, poco convincente, descrivendo l’essere umano come motore primo di serie causali, forzano il libero arbitrio nel determinismo. Secondo, poi, i compatibilisti il libero arbitrio non è in conflitto con il determinismo La libertà, come viene intesa dai compatibilisti, può solo riferirsi alle azioni e non alla volontà che è interamente determinata da fattori ambientali, dalla nostra educazione o dalle leggi della fisica e della biologia. In questo contesto un’agente può volere soltanto ciò che vuole perché la sua volontà è completamente determinata da fattori che sfuggono al suo controllo.  Il mero indeterminismo fisico, sembrerebbe lasciare spazio al Libero arbitrio, ma- comportando la semplice casualità degli accadimenti – secondo molti filosofi, la rende impossibile.  In sintesi, se anche le condotte umane sono casuali allora anche l’indeterminismo appare incompatibile con il libero agire. Per i fautori del libertarismo l’indeterminismo (pur non essendo condizione sufficiente della libertà) ne è condizione necessaria. In particolare si afferma che, nella catena di nessi causa-effetto che conduce al compimento di una determinata azione interverrebbe un decisivo momento indeterministico (che molti identificano con il momento deliberativo); ma tale momento indeterministico non sarebbe affatto ostacolo alla libertà in virtù del suo carattere causale. Secondo i fautori di questa concezione, in sostanza, l’elemento causale sarebbe la condizione ulteriore, in grado di impedire che con l’indeterminismo la libertà collassi sul caso. Eppure, come è stato giustamente osservato, l’aspetto causale e quello indeterministico paiono radicalmente scissi: se un atto è indeterminato, per definizione nulla lo determina e a fortiori nemmeno l’agente: dunque, se anche fosse vero che l’agente causa indeterministicamente le proprie azioni, non ne seguirebbe che egli possa auto-determinarsi, che, cioè, sia in grado di determinare quale tra i possibili futuri si attualizzerà. Neanche l’indeterminismo causale, dunque, pare in grado di fornire un’adeguata concezione della libertà.  Eppure l’idea di libertà è irrinunciabile per dare un senso ai nostri giudizi morali, alle “imputazioni delle colpe”, ai rimproveri per gli atteggiamenti anti doverosi della volontà. Appare, quindi, inevitabile credere a qualcosa la cui esistenza pure non possiamo provare. Non possiamo rinunciare all’idea di libertà, anche se è impossibile darne conto.

Se Indi Gregory fosse stata in Italia

Cosa sarebbe successo ad Indi Gregory se fosse nata in Italia. Al di là dello sciacallaggio della Meloni, con la connivenza di Pillon e del Bambin Gesù, va detto che la malattia da cui era affetta la bambina è una patologia neuro-metabolico mitocondriale denominata “deplezione del DNA mitocondriale”, causata da un calo significativo di DNA mitocondriale nei tessuti colpiti. I difetti genetici del DNA, rendono i mitocondri incapaci di produrre energia a sufficienza. Di conseguenza, gli organi che consumano più energia come muscoli, fegato e cervello non riescono a funzionare nel modo giusto. Nella gran parte dei casi, i bimbi colpiti dalla sindrome da deplezione del DNA mitocondriale muoiono prima di aver compiuto il secondo anno di età proprio a causa delle molteplici complicazioni che possono presentarsi nel corso della malattia, come le infezioni polmonari. Non esiste una cura né sono disponibili terapie in grado di rallentare il decorso della malattia ed i bambini nati con tale malattia sono destinati ad una “vita” da vegetali, vittime di sofferenze ed agonia, in attesa di un exitus precoce ed inevitabile. Nonostante qualche tentativo di speculazione in tal senso siamo al di fuori delle tematiche dell’eugenetica, in quanto nessuno ha voluto negare un’esistenza dignitosa ad un soggetto disabile.

In Italia, come ha ricordato l’ex presidente del Comitato nazionale di bioetica D’Avack, esistono l’articolo 16 del Codice deontologico dei medici e l’articolo 2 della Legge 219 del 2017. Tale ultima norma sancisce che: “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati“. Va considerato che per l’articolo 1, comma 5, della medesima legge “sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici“. L’articolo 16 del Codice deontologico, poi prevede che “Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte” Considerato che anche l’alimentazione e l’idratazione sono considerati trattamenti sanitari, sembreremmo esser fuori dal fenomeno dell’Eutanasia passiva, nel senso ben specificato dal codice deontologico, per il quale, la sospensione del trattamento non proporzionato, non può essere considerato finalizzata a causare la morte. Certo molto dipende da come viene letto l’articolo 16, se cioè per definire il trattamento sproporzionato si pone l’accento sugli effetti del trattamento e si considera non proporzionata la terapia dalla quale non è lecito attendersi un beneficio per la salute o se oltre all’inefficacia della cura si chiede l’inappropriatezza clinica del trattamento e la sproporzione dal punto di vista etico. Da questo lato la norma del codice deontologico è più incerta rispetto a quella della legge che ha meno elementi discrezionali e maggiormente appare mettere l’accento sugli effetti (inutili) della terapia e sulla prognosi (infausta). Bisogna individuare quel confine, superato il quale, il trattamento diventa inutile, se in particolare possa essere proporzionato quella terapia che prolunga, sia pure per tempi brevi, la vita del minore senza alcun miglioramento delle condizioni di salute. A tal fine si deve rimettere al centro del dibattito il minore. Interessante quello che dice Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano per il quale “I bambini non sono proprietà dei genitori. L’interesse dei più piccoli va messo sopra ogni cosa”. Remuzzi ritiene che la decisione presa da medici e giudici sia stata corretta.”Il destino della bambina era segnato da una malattia terribile, senza alcuna speranza di cura – ha detto al ‘Il Messaggero’ – Quello che hanno fatto i medici e i giudici è pensare esclusivamente all’interesse della bambina, proprio come è successo per Charlie Gard. Non è detto che un genitore, per quanto buone siano le sue intenzioni, faccia la scelta più giusta. “Nel caso di Indi nulla faceva pensare che ci sarebbero state speranze: “La piccola stava molto male e niente avrebbe potuto aiutarla – ha aggiunto Remuzzi – In queste condizioni, tenere quel povero corpicino attaccato ad una macchina che respira vuol dire solo prolungare l’agonia. Chi volesse sostenere che nel cervello di Indie poteva esserci qualcosa di vitale dovrebbe ammettere che quella piccola soffriva. Vi assicuro che stare in rianimazione espone a sofferenze devastanti. Se invece nel cervello di Indie di neuroni non ce n’erano più, andare avanti non avrebbe proprio avuto alcun senso”. Ed ecco che Remuzzi ci aiuta ad individuare quel confine, rappresentato dal dolore; se di fronte all’impossibilità di cura, all’esito certo ed a breve termine, il trattamento prolunga la sofferenza ed ha come destinatario una vita “vegetale o para vegetale” il trattamento è sicuramente sproporzionato.

Adozione e coppie omosessuali

Meno male che il diritto e la giurisprudenza italiane stanno molto più avanti rispetto alle polemiche per i baci omosex a Sanremo. Forse pochi sanno che da quasi 10 anni è consentita nel nostro Paese l’adozione da parte del convivente omosessuale del figlio biologico del compagno/a nato mediante inseminazione artificiale. Da Giurista terrone, romano d’adozione, tronfio dico che la via è stata aperta dal Tribunale dei Minori di Roma e che quindi uno squarcio di luce si è aperto nella cupa via dei Bresciani. L’adozione consentita è quella in «casi particolari». L’adozione nei casi ordinari è detta “piena o legittimante” poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla genitorialità biologica. Gli effetti dell’adozione “non piena” sono invece regolati dagli artt. 45 e ss. l. 184 del 1983. Sinteticamente si può affermare che, rispetto all’adozione piena e legittimante, nell’adozione in casi particolari i legami con la famiglia di origine permangono e gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.  La “adozione in casi particolari” concerne, per lo più, ipotesi in cui vi è già una relazione genitoriale di fatto tra un bimbo ed un adulto. La stessa è consentita anche ai singoli ed alle coppie non sposate. Si tratta dell’ipotesi di bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e dell’ipotesi di bambini che hanno instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale. L’adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo l’adozione ammessa anche per i singoli e le coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti. L’adozione in casi particolari è prevista anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, legge 184 del 1983): si tratta della norma di riferimento per l’adozione nell’ambito della coppia omosessuale. Mentre prima si riteneva che la norma si riferisse ai minori in stato di abbandono per i quali non è possibile addivenire ad un’adozione piena e legittimante, la giurisprudenza più recente ha interpretato la norma in modo diverso: secondo il nuovo trend giurisprudenziale, la disposizione si riferirebbe ai casi in cui non vi è uno stato di abbandono e dove, tuttavia, l’adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore. Si arriva così al tema oggetto della presente indagine: proprio attraverso il menzionato art. 44 lett. d), infatti, si è arrivati ad affermare che, nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, «sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minoreal suo riconoscimento». In questi termini si è pronunciato originariamente il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo), inaugurando una presa di posizione ermeneutica confermata negli arresti successivi (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado. In particolare, secondo il giudice d’appello romano, «nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali» (Corte App. Roma, 23 dicembre 2015, Pres. Montaldi, est. Pagliari); della stessa idea la Corte di Appello di Torino che, riformando il primo grado, afferma «l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso» (Corte App. Torino, Pres. Mecca, est. Lanza). La questione della adozione coparentale è stata infine affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla impugnazione della pronuncia della Corte di Appello romana del 23 dicembre 2015. Definendo il procedimento in senso conforme alla decisione impugnata, la Suprema Corte di Cassazione ha, in primis, affermato che in ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia e non vi è pertanto alcuna necessità di nominare un curatore speciale. Ha quindi osservato che l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962, Pres. Della Palma, est. Acierno). Consentire l’adozione nell’ambito dei rapporti di convivenza omosessuale del figlio naturale del convivente appare secondo la Cassazione in linea con la giurisprudenza europea. Osserva la Cassazione che  Il quadro della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani è del tutto coerente con le conclusioni raggiunte, dal momento che si sta sempre più affermando, in particolare nei procedimenti adottivi, il principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all’interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione.  In tempi recenti, l’indirizzo del tutto maggioritario in giurisprudenza è stato, infine, avallato dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia 9 febbraio 2017. La Giurisprudenza ha quindi reputato che l’indirizzo sin qui illustrato sia stato anche confermato dalla legge n. 76 del 2016. In primo luogo, la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla “vita familiare”, a tacer d’altro), così offrendo all’adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. Soprattutto, come ben ha messo in evidenza la Corte di Appello di Milano, nella decisione citata, la legge di nuovo conio ha confermato l’orientamento di Cassazione, con l’articolo 1 comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Ebbene, come hanno sottolineato i commentatori, questa norma nasce da un compromesso legislativo, reso necessario a seguito dello stralcio dell’articolo che prevedeva una modifica dell’art. 44 lettera b). Per effetto di detto stralcio, il Legislatore ha sentito il bisogno di aggiungere una locuzione che non può essere interpretata in nessun altro modo se non come clausola di salvaguardia, altrimenti non se ne comprenderebbe il senso, avendo già detto che l’equiparazione del termine coniuge all’unito civilmente vale per le leggi in vigore tranne che per la 184/83, ovvero l’espressione: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalla norme vigenti”. Che resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo e come indicata da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12962/16. E insomma evidente che dalla legge n. 76 del 2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria, tanto è vero che, successivamente alla emanazione della legge, vi sono state altre pronunzie che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione ex art. 44 d). Ancora più recentemente la Cassazione con sentenza 6383 del 25 febbraio 2022, nel ritenere inammissibile la richiesta di iscrizione nei registri dello Stato Civile come figlio di due madri del bambino nato nell’ambito della coppia omosessuale ha sottolineato come, il profilo direttamente inerente alla tutela del miglior interesse del minore, nato a seguito di p.m.a. praticata da due donne, resta presidiato dalla possibilità del ricorso alla cd. adozione in casi particolari, in base a un’interpretazione estensiva dell’art. 44, comma 1, lett. d), della L. n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore. Si può ritenere quindi principio consolidato dell’ordinamento quello per il quale È ammissibile l’adozione, ex art 44 lettera d), del figlio nato a seguito di P.m.a da parte della convivente omosessuale della madre biologica. Detto del riconoscimento giurisprudenziale della stepchild adoption, va considerato che tale soluzione – naturalmente – non è automatica, ma prevede nell’ordinamento italiano un ricorso presso il Tribunale dei minorenni (del luogo in cui si trova il minore) ed un successivo procedimento che deve valutare, dopo aver sentito la madre naturale ed effettuato un accurato screening riguardante in particolare: a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore;  se la richiesta realizza il preminente interesse del minore. La decisione, in altri termini, è guidata esclusivamente dal raggiungimento del benessere del bimbo (che, nella maggior parte dei casi, è quello di mantenere una relazione affettiva per lui essenziale con i membri del nucleo familiare di cui fa parte, già sviluppatasi e consolidatasi nel tempo), ed a questo fine deve essere preceduta da un’indagine volta a verificare l’idoneità affettiva e la capacità educativa di chi ha svolto e svolgerà il ruolo genitoriale. 

UN PO’ DI SNOBBISMO NON GUASTA COMMENTO ALL’ORDINANZA 2653 DEL 2021

Commento all’Ordinanza, 4 febbraio 2021 n° 2653.

Vasta ed immeritata eco ha avuto l’ordinanza n. 2653/2021 della Corte di cassazione che, tornando ad interessarsi dell’assegno di divorzio, ha confermato la revoca già decisa in sede d’Appello, dove il giudice del gravame, sia in ragione del rapporto di convivenza avviato dalla ex moglie, sia dell’atteggiamento rinunciatario della ex moglie nella ricerca di un’occupazione, aveva ritenuto non più giustificato il mantenimento della misura in suo favore stabilita dal giudice di primo grado. L’ordinanza colpisce per la sua laconicità, per la mancanza di rimandi a precedenti giurisprudenziali ed in genere per lo stile quasi didascalico. D’altra parte da tempo i giudici in materia di assegno divorzile avvertono l’esigenza di evitare il rischio di crearerendite di posizione ed invocando il principio di autoresponsabilità affermano che, il coniuge, a meno che non sia assolutamente incapace a procurarsi mezzi economici, debba attivarsi nella ricerca di un lavoro. Già con la sentenza 21670/2015, la Corte di cassazione aveva escluso il diritto al mantenimento della ex moglie ove il marito avesse dimostrato la possibilità “concreta di esercitare un’attività lavorativa a lei confacente“. Nella sentenza in commento, la Corte ha ritenuto assodata questa possibilità in ragione del tipo di lavoro svolto in precedenza – addetta ai servizi di pulizia – dell’età della ricorrente (46 anni) e dell’assenza di patologie.  D’altra parte, la Cassazione con SENTENZA n. 15481 del 22-06-2017, quando ancora il giudizio sull’assegno divorzile si riteneva fosse bifasico, con riferimento alla prima parte del giudizio, quella volta alla ricerca del se il richiedente l’assegno divorzile fosse privo di “mezzi adeguati” o, comunque, nell’ impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”, sanciva che si dovessero valutare la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo). I riferimenti al mercato ed alle possibilità concreta di trovare un’occupazione mancano nella sentenza in commento ed errata sembra l’equazione per la quale il lavoro umile in quanto tale ha mercato, che non pare considerare gli stravolgimenti che nel mercato del lavoro ha comportato la possibilità di rivolgersi a manodopera extra comunitaria, spesso disposta a lavorare a compensi bassissimi ed il fenomeno delle cooperative spesso fittizie che domina proprio nel settore delle pulizie. 

Testamenti simultanei – quando possono essere dichiarati nulli

Cassazione, sent. n° 18197 del 02.09.2020

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.

La sentenza rappresenta l’occasione per una riflessione sulle figure dei testamenti congiuntivi o reciproci e sulla loro differenza rispetto ai testamenti simultanei redatti sullo stesso foglio o su fogli distinti. I testamenti congiuntivi o reciproci, sanzionati dall’art 589 CC, ricorrono quando in un unico atto due o più persone dispongono a vantaggio di terzi o facciano disposizioni reciproche. Si parla, invece, di testamento simultaneo quando i testatori con atti distinti, in un medesimo foglio o in fogli diversi manifestino la loro volontà testamentaria. In questo caso non è esclusa l’autonomia delle singole dichiarazioni, neanche nel caso della reciprocità delle disposizioni. Affinché sui testamenti simultanei ricada la scure della invalidità, sub specie di nullità, è necessario che i medesimi testamenti siano l’esecuzione di un patto successorio istitutivo, vietato ex art 458 CC, di un accordo, cioè, con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. La Corte, poi, ricorda che non è necessario che il patto istitutivo risulti da atto scritto o emerga dal testamento come motivo determinante della disposizione, ex art 626 CC, ma è ammissibile la prova con qualsiasi mezzo , trattandosi di prova di un accordo che la legge considera come illecito, ed a tal fine propone un parallelo con l’art. 1417 CC che, in materia di prova della simulazione, dispone che può essere liberamente provata dalle parti quando l’azione è diretta ad accertare l’illiceità del contratto dissimulato.

Cassazione, 22 settembre 2020 n° 19824. Il parto anonimo

Con la sentenza in commento la Cassazione si è trovata a ragionare del complicato equilibrio tra diritto della madre all’anonimato e diritto del figlio a conoscere delle proprie origini. I discendenti di una donna riconosciuta come madre impugnavano la sentenza di appello sostenendo che, in difetto di revoca dell’iniziale scelta della madre all’anonimato, è impossibile per il figlio  esercitare il diritto a conoscere  le generalità della medesima perché il legislatore ha fissato in 100 anni il termine per l’accesso ai dati . Ne conseguirebbe l’inammissibilità della domanda di accertamento della dichiarazione giudiziale di maternità, ove esercitata. La Corte ha ricordato le varie norme  che riconoscono il diritto della madre a restare anonima: a) l’art. 30, comma 1, DPR 3.11.2000, che con riferimento alla dichiarazione di nascita impone il rispetto dell’eventuale volontà della madre di non essere nominata; b) l’art 93, comma 1, d.lgs 196/2003, che subordina al decorso di 100 anni il rilascio integrale del certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, quando la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata; c) l’art 28, comma 7, Legge 184 del 1983 in materia di anonimato dei genitori naturali del figlio adottivo; d) il DM 16.7.2001 n. 349, in materia di certificato di assistenza al parto. I Supremi Giudici hanno poi ricordato la pronuncia della Consulta, 278/2013, che ha riconosciuto il crisma della natura costituzionale al diritto all’anonimato, strettamente connesso al diritto alla salute ed alla vita della madre e del nascituro, che, considerate le particolari condizioni psicologiche, personali, ambientali, economiche e culturali nelle quali talvolta avviene il parto, potrebbero risultare in pericolo ove la donna avesse solo il dubbio di poter essere esposta ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità, Va rammentato che tale pronuncia ha riconosciuto la possibilità per la madre di revocare la scelta dell’anonimato, in un procedimento riservato che prevede il ricorso del figlio e l’interpello della madre da parte del Giudice. La Corte ha poi ricordato come per l’individuo la conoscenza delle proprie origini rappresenti un aspetto fondante dell’identità personale e come l’incertezza possa determinare crepe nei processi di formazione della personalità. Secondo i Giudici di Piazza Cavour il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità appartiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona e ciò giustifica l’imprescrittibilità dell’azione e l’interesse alla conoscenza, anche in età adulta. Nel Giudizio di bilanciamento tra i due diritti di rango costituzionale, la Corte ritiene preminente quello all’anonimato della madre, perché finalizzato alla tutela dei beni supremi della vita e della salute della madre e del nascituro. Tale diritto deve essere tutelato in maniera massima durante la vita della madre, mentre può essere compresso dopo la morte della madre in considerazione della necessità di fornire tutela al diritto all’accertamento dello status di figlio naturale. E’vero aggiungono i Giudici della Corte che anche dopo la morte, l’anonimato può servire alla tutela dell’identità sociale che la donna si era costruita in vita, ma, venendo meno la tutela della vita e dell’identità personale, il diritto all’anonimato diviene recessivo e l’azione, ex art 269 CC, deve essere considerata sicuramente ammissibile. Ciò è imposto da una lettura costituzionalmente orientata di tale ultima norma, alla luce degli artt. 2, 24 e 30 Cost. ma anche da una lettura internazionalmente orientata che rispetti l’art. 8 CEDU, il quale salvaguarda l’individuo dalle interferenze dei Pubblici poteri nella vita privata e tale deve considerarsi un divieto di proporre azioni in materia di accertamento dello status di filiazione.

DIRITTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI ADULTI – ORDINANZA n. 17183 del 14.08.2020

Il Tanguy italiano è un supplente di 33 anni, per il quale la madre chiedeva al padre divorziato il contributo al mantenimento. La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, aveva disposto la revoca dell’assegno di mantenimento, affermando che il diritto al mantenimento cessa con il raggiungimento della capacità di mantenersi che, con il superamento dei 30 anni, si deve presumere e che, nel caso di specie, il figlio aveva raggiunto questa capacità sia pure attraverso il lavoro precario nella scuola. Il ricorso della madre del (non più) giovane figlio si fondava sull’assunto per il quale sussiste un dovere dei genitori di mantenere i figli sino a quando non abbiano raggiunto un lavoro adeguato alle loro aspirazioni ed idoneo ad inserire loro nel contesto economico sociale. La Corte contesta tale assunto in primo luogo sul piano positivo. La Cassazione pone l’attenzione su quella parte dell’art 337 septies il quale prevede, con riferimento al figlio maggiorenne, che il Giudice “può disporre un assegno periodico” dove la mera possibilità e “la valutazione di tutte le circostanze” escludono ogni automatismo nell’assegno di mantenimento. La Corte, poi, passa ad esaminare i parametri che devono governare la discrezionalità del giudice nella scelta di disporre l’assegno periodico. L’estensore appare preoccupato ed ansioso di evidenziare che tutte le sue affermazioni trovino sostegno in precedenti pronunce, tutte richiamate nel testo, dimenticando che la raccolta dei precedenti, la loro collocazione e la preferenza attribuita all’uno piuttosto che all’altro rappresentano un elemento di novità e di originalità della pronuncia. La Corte ricorda che la scelta andrà fatta caso per caso riguardo al percorso scolastico, universitario, post universitario ed al mercato del lavoro. Aggiunge, poi, che la valutazione debba essere proporzionalmente più rigorosa in rapporto alla età dei beneficiari, al fine di escludere rendite parassitarie. Ma soprattutto, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, va considerata la funzione educativa dell’obbligo di mantenimento, non a caso inscindibilmente collegato a quelle di istruzione ed educazione Tale funzione, considerata unitamente al principio di auto responsabilità ed al mercato del lavoro è in grado di determinare il contenuto dell’obbligo di mantenimento e la sua durata. Più nello specifico, in ragione del principio di auto responsabilità, il figlio che in un congruo lasso di tempo non sia riuscito a trovare un occupazione consona alla sua formazione, dovrà trovare un lavoro che gli consenta di auto sostenersi, in attesa di reperire un lavoro più consono alle sue aspirazioni. Dopo un’ampia, dotta ed esagerata digressione sul principio di auto responsabilità, la Corte torna sulla durata del mantenimento. Qui la sentenza presenta caratteri del tutto peculiari e non a caso i riferimenti ai precedenti si diradano. La Corte, infatti, afferma che l’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età ed il conseguimento della capacità di agire e della libertà di autodeterminarsi. L’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età, della capacità lavorativa, intesa come capacità di stipulare un contratto di lavoro; permane dopo tale data nel caso di prova di un percorso di studi o formativo in fieri ed in costanza della ricerca di un lavoro che garantisca l’indipendenza economica. Una volta concluso il percorso formativo, concesso un congruo lasso di tempo per la ricerca del lavoro, l’obbligo di mantenimento cessa, a meno che non venga dimostrata l’impossibilità per causa non imputabile al figlio di procurarsi un’occupazione, anche diversa da quella ambita, che gli consenta l’auto mantenimento. Tale ricostruzione  ha profonde ricadute sull’onere della prova. Sarà infatti, il richiedente l’assegno che dovrà dimostrare l’esistenza di un percorso formativo e ove terminato la vana ricerca di un’occupazione anche diversa da quella ambita in grado di garantire l’auto mantenimento. L’onere diventerà sempre più gravoso con l’aumentare dell’età, allorquando il figlio “adulto” dovrà dimostrare l’impegno profuso nella qualificazione professionale prima e nella ricerca dell’occupazione, poi. Mentre per il figlio “giovane”, sarà sufficiente dimostrare di aver intrapreso un percorso universitario non pretestuoso, per mantenere il diritto al mantenimento. E’ questo l’aspetto maggiormente innovativo della pronuncia, sicuramente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, per il quale spettava al genitore convenuto dimostrare la inerzia colpevole del figlio nella ricerca del lavoro e nella acquisizione di ulteriori crediti formativi (ORDINANZA n. 11705 del 26-05-2014). La novità rispetto all’estate di 10 anni orsono quando la Corte,  SENTENZA n. 16612 del 15-07-2010, affermava che “L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c. c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di mantenimento effettuata dal figlio maggiorenne, la stessa è ammissibile se è allegata ad una condizione legittimante cui riferire l’onere del genitore di provarne l’inesistenza” è di tutta evidenza, non è il genitore a dover dimostrare l’indipendenza economica del figlio o l’atteggiamento inerziale nella ricerca dell’autonomia economica, ma chi richiede l’assegno (il figlio o l’altro genitore) a dover provare di essere ancora impegnato in un percorso formativo oppure di aver concluso tale percorso e di non esser riuscito nonostante un congruo lasso di tempo a rendersi autonomo anche con un lavoro diverso dall’oggetto delle sue aspirazioni.