Assegno unico nei procedimenti di divorzio

Ll’assegno unico è disciplinato dall’art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che stabilisce che “L’ assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell’art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi” La Circolare dell’Inps, n. 23/22, specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento” La Corte di Cassazione con l’ordinanza 4672 del 2025, ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”. Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps”. Dall’altro, tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il giudice attribuire integralmente l’assegno unico al genitore collocatario del minore nell’ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo”.

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