Il Tanguy italiano è un supplente di 33 anni, per il quale la madre chiedeva al padre divorziato il contributo al mantenimento. La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, aveva disposto la revoca dell’assegno di mantenimento, affermando che il diritto al mantenimento cessa con il raggiungimento della capacità di mantenersi che, con il superamento dei 30 anni, si deve presumere e che, nel caso di specie, il figlio aveva raggiunto questa capacità sia pure attraverso il lavoro precario nella scuola. Il ricorso della madre del (non più) giovane figlio si fondava sull’assunto per il quale sussiste un dovere dei genitori di mantenere i figli sino a quando non abbiano raggiunto un lavoro adeguato alle loro aspirazioni ed idoneo ad inserire loro nel contesto economico sociale. La Corte contesta tale assunto in primo luogo sul piano positivo. La Cassazione pone l’attenzione su quella parte dell’art 337 septies il quale prevede, con riferimento al figlio maggiorenne, che il Giudice “può disporre un assegno periodico” dove la mera possibilità e “la valutazione di tutte le circostanze” escludono ogni automatismo nell’assegno di mantenimento. La Corte, poi, passa ad esaminare i parametri che devono governare la discrezionalità del giudice nella scelta di disporre l’assegno periodico. L’estensore appare preoccupato ed ansioso di evidenziare che tutte le sue affermazioni trovino sostegno in precedenti pronunce, tutte richiamate nel testo, dimenticando che la raccolta dei precedenti, la loro collocazione e la preferenza attribuita all’uno piuttosto che all’altro rappresentano un elemento di novità e di originalità della pronuncia. La Corte ricorda che la scelta andrà fatta caso per caso riguardo al percorso scolastico, universitario, post universitario ed al mercato del lavoro. Aggiunge, poi, che la valutazione debba essere proporzionalmente più rigorosa in rapporto alla età dei beneficiari, al fine di escludere rendite parassitarie. Ma soprattutto, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, va considerata la funzione educativa dell’obbligo di mantenimento, non a caso inscindibilmente collegato a quelle di istruzione ed educazione Tale funzione, considerata unitamente al principio di auto responsabilità ed al mercato del lavoro è in grado di determinare il contenuto dell’obbligo di mantenimento e la sua durata. Più nello specifico, in ragione del principio di auto responsabilità, il figlio che in un congruo lasso di tempo non sia riuscito a trovare un occupazione consona alla sua formazione, dovrà trovare un lavoro che gli consenta di auto sostenersi, in attesa di reperire un lavoro più consono alle sue aspirazioni. Dopo un’ampia, dotta ed esagerata digressione sul principio di auto responsabilità, la Corte torna sulla durata del mantenimento. Qui la sentenza presenta caratteri del tutto peculiari e non a caso i riferimenti ai precedenti si diradano. La Corte, infatti, afferma che l’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età ed il conseguimento della capacità di agire e della libertà di autodeterminarsi. L’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età, della capacità lavorativa, intesa come capacità di stipulare un contratto di lavoro; permane dopo tale data nel caso di prova di un percorso di studi o formativo in fieri ed in costanza della ricerca di un lavoro che garantisca l’indipendenza economica. Una volta concluso il percorso formativo, concesso un congruo lasso di tempo per la ricerca del lavoro, l’obbligo di mantenimento cessa, a meno che non venga dimostrata l’impossibilità per causa non imputabile al figlio di procurarsi un’occupazione, anche diversa da quella ambita, che gli consenta l’auto mantenimento. Tale ricostruzione ha profonde ricadute sull’onere della prova. Sarà infatti, il richiedente l’assegno che dovrà dimostrare l’esistenza di un percorso formativo e ove terminato la vana ricerca di un’occupazione anche diversa da quella ambita in grado di garantire l’auto mantenimento. L’onere diventerà sempre più gravoso con l’aumentare dell’età, allorquando il figlio “adulto” dovrà dimostrare l’impegno profuso nella qualificazione professionale prima e nella ricerca dell’occupazione, poi. Mentre per il figlio “giovane”, sarà sufficiente dimostrare di aver intrapreso un percorso universitario non pretestuoso, per mantenere il diritto al mantenimento. E’ questo l’aspetto maggiormente innovativo della pronuncia, sicuramente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, per il quale spettava al genitore convenuto dimostrare la inerzia colpevole del figlio nella ricerca del lavoro e nella acquisizione di ulteriori crediti formativi (ORDINANZA n. 11705 del 26-05-2014). La novità rispetto all’estate di 10 anni orsono quando la Corte, SENTENZA n. 16612 del 15-07-2010, affermava che “L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c. c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di mantenimento effettuata dal figlio maggiorenne, la stessa è ammissibile se è allegata ad una condizione legittimante cui riferire l’onere del genitore di provarne l’inesistenza” è di tutta evidenza, non è il genitore a dover dimostrare l’indipendenza economica del figlio o l’atteggiamento inerziale nella ricerca dell’autonomia economica, ma chi richiede l’assegno (il figlio o l’altro genitore) a dover provare di essere ancora impegnato in un percorso formativo oppure di aver concluso tale percorso e di non esser riuscito nonostante un congruo lasso di tempo a rendersi autonomo anche con un lavoro diverso dall’oggetto delle sue aspirazioni.