Il Palio delle opinioni e la Contrada.

Dedico qualche riga di risposta a chi mi ha chiesto: “Che mi dici di Contrada?”, alcuni sottointendendo “mio caro giustizialista, lo vedi che i giudici sbagliano che poveracci marciscono in galera solo perché magari un po’ fascistelli e non leccaculo delle Toghe Rosse… (talvolta si sottointende molto). Essendo un civilista, mi scuso per le imprecisioni e le semplificazioni, comunque ci provo a spiegare cosa succede. Come è noto, per poter rispondere di un reato è necessario commettere un fatto con le stesse modalità previste dalla norma che lo disciplina. Talvolta, però, il reato viene posto in essere da più soggetti insieme e di solito in questo caso avremo l’autore materiale (es. chi entra nella banca minaccia il cassiere e si fa dare il denaro) e gli altri concorrenti (l’ideatore della rapina, il basista interno alla banca, il palo ecc). Queste condotte non potrebbero essere sanzionate se non esistesse l’art 110 CP, il quale punisce il concorso nel reato e che, quindi, combinandosi con la norma che disciplina il reato, consente di punire le condotte diverse da quelle materiali. Esistono dei reati, però, che non possono essere commessi che da più persone e, tra loro, i reati associativi. In tali tipi di reato è incriminato il fatto della partecipazione e costituzione di un’associazione che ha determinate caratteristica (ad es ha programmi delittosi, oppure è di stampo mafioso). Con riferimento a queste fattispecie criminose, si è posto il problema se si possa essere incriminati per quei contribuiti alla vita dell’associazione posti in essere senza far parte dell’associazione, se quindi sulla base dell’art 110 CP, si possa incriminare il concorso esterno nel reato associativo. Dopo alcune perplessità ed un lungo dibattito, la giurisprudenza da anni ritiene che la fattispecie di “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 cod. pen., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'”affectio societatis”), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione. Contrada, è stato condannato in via definitiva nel 2007 a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2011-12 venne respinta la richiesta di revisione del processo e sempre nel 2012 finì di scontare la pena. L’11 febbraio 2014 la CEDU – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,  ha condannato lo Stato italiano prima per la mancata concessione degli arresti domiciliari a Contrada,  gravemente malato e poi perché non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dato che, all’epoca dei fatti  «l’accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara». Il 18 novembre 2015 è stata respinta la richiesta di revisione del processo. Gli avvocati di Contrada hanno presentato istanza di revoca della condanna, respinta per due volte dalle corti d’appello, e infine accolta dalla corte di Cassazione nel 2017, qualche giorno fa. Non mi esprimo sulle condanne se giuste o sbagliate; ricordo che si fondano sulla dichiarazione di più pentiti, variamente riscontrate; ribadisco le mie perplessità sulla sentenza Europea che ha trasformato il reato di concorso esterno in fattispecie di creazione giurisprudenziale, laddove si tratta di reato che deriva dalla combinazione della generale norma che disciplina il concorso nel reato con la fattispecie associativa. In ogni caso è importante capire che i fatti rimangono, che nessuna sentenza ha detto che non sono stati commessi.

Lascia un commento