Una mattina mi son svegliato ed ho cambiato l’interpretazione – Cassazione 11504/2017

Sancisce il Comma 6, articolo 5 della legge divorzio che : «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Tale norma quindi prevede due fasi di giudizio:

a) la  prima necessaria volta a verificare se l’assegno è dovuto, nel quale va accertato se il coniuge non ha mezzi adeguati e non può procurarseli;

b) la seconda, eventuale, volta alla quantificazione dell’assegno, nella quale vanno ponderato i vari criteri indicati dalla norma.

Leggendo la norma, quindi appare decisivo – ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente -, l’interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e soprattutto, l’individuazione dell’indispensabile “parametro di riferimento”, al quale rapportare l’”adeguatezza-inadeguatezza”.

Il parametro di riferimento – al quale rapportare l’adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» del richiedente – è stato costantemente individuato dalla Cassazione nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24) Di conseguenza il coniuge richiedente, pur titolare di redditi propri, ove dimostrava che questi redditi anche se cospicui non erano in grado di consentirgli di mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, otteneva il riconoscimento dell’assegno divorzile. Detto in termini più semplici, in presenza di redditi marcatamente differenti il coniuge più ricco pagava l’assegno a quello più povero (rectius: meno ricco).

La Corte di Cassazione ha deciso con la sentenza che qui si commenta di abbandonare questa interpretazione. Più nello specifico, i Giudici di Piazza Cavour reputano che non possa più essere seguito il parametro del “tenore di vita” nel giudizio di adeguatezza per i seguenti motivi.

A) Collide con la natura della pronuncia di divorzio  che determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale agli obblighi nascenti dal quale non può farsi riferimento; il richiedente è persona singola e non più parte di un rapporto matrimoniale;

B) la riforma della Legge Divorzio del 1987 avrebbe improntato la disciplina al principio di autoresponsabilità dei coniugi;

C) Il Giudice prende in  considerazion il preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale  nella fase della quantificazione dell’assegno quando deve tener conto “… delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”;

D) Eseguire il giudizio di adeguatezza facendo riferimento al tenore di vita, significa confondere il piano dell’an e del quantum debeatur;

E) Utilizzare il tenore di vita matrimoniale come parametro fu una scelta delle Sezioni Unite del 1990 che si fecero carico della necessità di contemperamento dell’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio «inteso come “sistemazione definitiva”, perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale» (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla «attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che «meno traumaticamente rompe[sse] con la passata tradizione» (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990).  Questa esigenza, secondo la sentenza di ieri si sarebbe molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. In tal senso la Corte richiama anche le modifiche in materia di divorzio che oggi consentono lo scioglimento del matrimonio, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile.

F) Gli stessi lavori preparatori della Legge di riforma dell’87 avrebbero escluso qualsiasi comparazione tra i redditi dei coniugi, imponendo di valutare solo la situazione di necessità del coniuge richiedente.

A questo punto, dopo aver maltrattato il criterio  del tenore di vita, il Collegio si è interrogato sul parametro da utilizzare per il giudizio di adeguatezza.

Secondo la Cassazione tale parametro va individuato nel raggiungimento dell’ ” indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

In tal senso la Corte ritiene possa farsi applicazione analogica dell’art. 337-septies, primo comma, cod. civ. per il quale con riferimento ai figli maggiorenni: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Sostiene la Corte che il parametro della “indipendenza economica” – se condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne alla prestazione («assegno periodico») dovuta dai genitori, nonostante le garanzie di uno status filiationis tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 cod. civ.) e di una specifica previsione costituzionale (art. 30, comma 1), a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa del diritto all’assegno di divorzio, in una situazione giuridica che, invece, è connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge – quindi, dalla piena riacquisizione dello status individuale di “persona singola”.

D’altra parte, a sostegno dell’applicazione analogica si evidenzia che entrambe le discipline si fondano sul principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne e  dell’ex coniuge.

A questo punto, i Supremi Giudici, onde evitare interpretazioni distorsive vanificanti la rivoluzionaria sentenza specifica gli indici di sussistenza dell’indipendenza economica:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Pur condividendo sostanzialmente la sentenza mi chiedo se trenta anni di costante applicazione del criterio del “tenore di vita” possano essere cancellati in un giorno senza l’intervento del legislatore. Gli appigli normativi mi paiono deboli; più nello specifico, i riferimenti allo status di singolo non mi sembrano convincenti, anche perché anche negli ultimi 30 anni il divorzio ha sempre prodotto lo scioglimento del matrimonio e l’estinzione del vincolo. Si aggiunga che non appare in contrasto con la normativa vigente sancire la sussistenza di obblighi di solidarietà post coniugale. Nè convincenti appaiono i riferimenti alla disciplina dei rapporti di filiazione anche perché fondati su una forzata ricerca di un’identica ratio ispiratrice, il principio di autoresponsabilità. Prevedo interventi della Corte Costituzionale e possibili arresti delle Sezioni Unite.

cassazionesull’assegno di divorzio

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