La nota canzone napoletana, celebre per la sceneggiata interpretata da Mario Merola, fu scritta nel 1928, da Libero Bovio. La storia è nota: Un contadino sale a bordo del suo carretto per raggiungere Napoli dove vive il figlio avvocato ed informarlo che la madre è in fin di vita. Il viaggio si rende necessario perché il figlio sono due anni che non scrive a casa . Il contadino arriva nel bel mezzo di una festa danzante (Chesta è na festa ‘e ballo…) alla quale partecipano i notabili della città (Tutte cu ‘e fracche e sciasse sti signure). L’evoluzione è drammatica, di fronte agli invitati costernati (Chi só’?…Che ve ne ‘mporta! Aggio araputa ‘a porta e só’ trasuto ccá…), il contadino confessa di essere il padre del proprietario di casa (Chi só’?! Dillo a ‘sta gente ca i’ songo nu parente ca nun ‘o può cacciá… ) ed al figlio (che chiama Signor Avvocato) che la madre è in fin di vita; poi si rammarica di averlo fatto studiare perché se avesse imparato il mestiere del contadino non si sarebbe di certo dimenticato della mamma (Meglio si te ‘mparave zappatore, ca ‘o zappatore, nun s’ ‘a scorda ‘a mamma). Questa semplice canzone rivela molte cose sull’avvocatura agli inizi del secolo scorso. Innanzitutto e questo non me lo aspettavo proprio, che anche per il figlio di un contadino fosse possibile diventare avvocato; che quindi l’avvocatura non era quel corpo chiuso nel quale i padri trasmettevano il mestiere ai figli. Considerato, poi, il tenore di vita tenuto dal figlio, capace di organizzare in casa propria (lo zappatore la considera casa sua – I’ mo ve cerco scusa a tuttuquante si abballo e chiagno dint’ ‘a casa mia) una festa elegante con musica dal vivo (Musica, musicante! ca è bella ll’allería…), si deve presumere ancora la redditività della professione ed anche per chi non aveva santi in Paradiso. La canzone conferma ancora la necessità per l’avvocato di farsi pubblicità attraverso una vita sociale e mondana ed anche la cattiva fama degli avvocati già in quell’epoca: c’è da chiedersi perché Libero Bovio ha pensato che l’avvocato potesse vergognarsi delle proprie umili origini, addirittura dimenticandosi della mamma e non ha scelto un ingegnere oppure un dottore.
https://www.youtube.com/watch?v=pW4svTsudZ0
Costituisce oramai un dato pacifico nella giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico che ha commesso l’errore si inquadrano nell’ambito della responsabilità contrattuale (si veda Cass. sezz. Unite n° 577 del 2008). Con riferimento alla struttura sanitaria è irrilevante che si tratti di un ospedale pubblico o di una casa di cura privata, atteso che gli obblighi che gravano su essi sono sostanzialmente equivalenti (sulla responsabilità dell’ente che gestisce la clinica privata si veda Cass. 24791 del 2008). Il carattere contrattuale della responsabilità è direttamente derivato dalla natura del rapporto che si instaura con il paziente, il quale, nel momento in cui viene accettato nella struttura sanitaria, conclude con la medesima struttura sanitaria un contratto autonomo e atipico, caratterizzato da una serie di prestazioni ed obblighi specifici , talora anche distinti da quelli del medico. La natura contrattuale della responsabilità del medico rappresenta un approdo recente della giurisprudenza. I giudici di legittimità, che per lungo tempo avevano definito la responsabilità del medico come extracontrattuale e fondata sulla violazione del principio del neminem laedere, hanno affermato che, anche a prescindere dalla formale stipulazione di un contratto tra medico e paziente, a seguito del contatto sociale, nasce un vero e proprio rapporto giuridico di cura cui ineriscono diritti ed obblighi di ciascuna parte nei confronti dell’altra e la cui violazione dà luogo ed è fonte di responsabilità contrattuale. (Cass. Sezz. Unn. 577 del 2008). Le conclusioni alle quali è giunta la giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità del medico hanno importanti conseguenze sul piano dell’onere probatorio che incombe sulle parti nei giudizi di responsabilità medica. In ragione delle regole sancite dagli artt. 1218 e ss CC, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del medico e della struttura sanitaria dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che pur esistendo, esso non è eziologicamente rilevante. Come è noto di recente si è discusso se abbia comportato innovazioni sul piano della responsabilità medica la c.d. Legge Balduzzila quale all’art 3 testualmente dice che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’