Pillole di diritto: L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, e per i soggetti ultrasessantacinquenni la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni dell’età. Essa non è condizionata dalla situazione reddituale e consiste in un assegno mensile pari a 512,34 euro, corrisposto per 12 mensilità è necessaria la cittadinanza italiana; mentre per i cittadini stranieri comunitari occorre l’ iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza e per i cittadini stranieri extracomunitari il permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione oltre alla residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni; percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

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